Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione.

TITOLO I Generalita' IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento del compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare gli articoli 6, 7, 8 e 9, nei quali e' previsto che con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dai menzionati corsi; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», estesa alla Guardia di finanza con legge 15 dicembre 1959, n. 1089; Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, recante «Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.

545, con il quale e' stato adottato il «Regolamento di disciplina militare»; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze 12 aprile 2001 recante «Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza»; Viste le disposizioni di servizio interno dell'Accademia della Guardia di finanza approvate con decreto del Ministro delle finanze 27 ottobre 1994 (vistato e registrato al Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze - Divisione IV al n. 1151 in data 13 dicembre 1994), e successive modifiche; Viste le disposizioni per lo svolgimento del corso per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo provenienti dai marescialli della Guardia di finanza approvate con decreto del Ministro delle finanze 27 ottobre 1994 (vistato e registrato al Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze - Divisione IV al n. 1152 in data 13 dicembre 1994); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3595/03, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-1899 del 9 febbraio 2004;

A d o t t a

il seguente regolamento

Art. 1.

Compiti istituzionali

1. L'Accademia della Guardia di finanza, istituto di formazione militare e di studi superiori a carattere universitario, organizza i corsi in modo tale da sviluppare le qualita' etiche e la formazione militare degli allievi e per far acquisire loro la preparazione professionale necessaria per ben assolvere la funzione di ufficiale della Guardia di finanza.

2. A tal fine, si avvale delle dotazioni organiche stabilite dal Comandante generale, il quale individua altresi' le autorita' che esercitano le funzioni di Comandante di corpo.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante

Ordinamento del Corpo della guardia di finanza

, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959, n.

98.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante: «Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1999, n. 44.

- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante

Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.

78

e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71.

- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante: «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il testo dell'art. 4

Art. 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea; b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di generale di Corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a sessantacinque anni del limite di eta', per i generali di Corpo d'armata e di Divisione, equiparando correlativamente anche quello del comandante generale in carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale; d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il personale; e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.

449; f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria; g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. L'elevazione a sessantacinque anni del limite di eta', di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per...

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