La conclusione del contratto di trasporto aereo attraverso le nuove modalità informatiche

AutoreNicolò Carnimeo
Pagine21-66
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CAPITOLO SECONDO
LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
DI TRASPORTO AEREO ATTRAVERSO
LE NUOVE MODALITÀ INFORMATICHE
SOMMARIO: 2.1. L’acquisto on line dei biglietti aerei: definizione. - 2.2. Ob-
blighi informativi. - 2.3. Il modo e il tempo di conclusione del contrat-
to. - 2.4. Il luogo di conclusione del contratto. La legge applicabile, il
Foro competente. - 2.5. Il diritto di recesso (approfondimento). - 2.6. Il
pagamento mediante carta di credito. - 2.7. Le condizioni generali di
contratto e le clausole vessatorie. - 2.8. La biglietteria elettronica. - 2.9.
L’incidenza delle pratiche dei low cost carriers sul contratto di traspor-
to. - 2.10. Il trattamento dei dati personali.
2.1 L’acquisto on line di biglietti aerei: definizione
L’acquisto di biglietti aerei sul sito internet della compagni-
a, mediante pressione del c.d. “tasto negoziale virtuale” (point
and click)1, essendo un contratto concluso attraverso il sistema
world wide web di internet, ove l’accettazione, previo accesso al
sito web e compilazione di un modulo d’ordine elettronico, av-
viene mediante pressione del tasto negoziale virtuale2, può farsi
rientrare fra quelli che la dottrina ha definito come “contratti
virtuali in senso stretto”3.
1 Si veda E. TOSI, I contratti informatici, telematici e virtuali, Milano
2010, 81.
2 Si veda E. TOSI, I contratti informatici, op. cit., 74.
3 Il contratto virtuale in senso stretto può essere considerato una sotto-
specie del contratto telematico, ossia quel contratto stipulato mediante l’uti-
lizzo delle tecnologie informatiche e telematiche di comunicazione. Questo
deve essere tenuto distinto dal contratto virtuale in senso ampio, concluso
utilizzando la tecnologia email o altri dispositivi telematici similari, basati
su servizi internet, di semplice trasmissione del messaggio a contenuto ne-
goziale. Si veda il saggio di E. TOSI, in R. CLARIZIA (a cura di) I contratti
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Nella prassi, le compagnie aeree low cost immettono nel sito
corrispondente al nome del proprio dominio una o più offerte di
servizio aereo dirette ad un pubblico indeterminato di utenti, le quali
contengono tutti gli estremi essenziali del contratto alla cui conclu-
sione sono dirette. La circostanza che tali offerte contengano gli
estremi essenziali del contratto ha fatto ritenere che esse possano
essere qualificate come offerta al pubblico ex art. 1336 c.c4 e, per-
tanto, che equivalgano ad una proposta, con la conseguenza che il
contratto di trasporto aereo dovrà considerarsi concluso nel mo-
mento in cui il passeggero comunichi al vettore l’accettazione del-
la sua proposta, vale a dire al momento dello scambio per via te-
lematica dei consensi tra le parti, dopo aver osservato l’iter predi-
sposto dall’operatore commerciale ed effettuato il pagamento, e
non già al momento, successivo, dell’emissione del biglietto5.
2.2. Obblighi informativi
Il passeggero ha diritto a ricevere dalla compagnia talune in-
formazioni in merito al contratto di trasporto.
informatici, Torino, 2007, 81. Per un approfondimento circa la suddivisione
del “contratti delle nuove tecnologie” a seconda dell’oggetto, delle forme,
della formazione e dell’esecuzione del contratto, si veda E. TOSI, Contratti
informatici, op. cit., 38 e ss..
4 L’art. 1336, comma I, così recita: “L’ offerta al pubblico, quando con-
tiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale
come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze e dagli usi”.
Cfr. E. TOSI, Contratti informatici, op. cit., 80 e ss..
5 Quando il passeggero manifesta la volontà di acquistare il biglietto,
effettua una “prenotazione”. In questo momento, gli vengono richiesti i dati
della carta di credito per l’addebito del costo del biglietto. Successivamente,
egli riceve dal vettore una conferma, orale o, molto più, spesso, per via telemati-
ca, della prenotazione, la quale contiene il numero di prenotazione del volo acqui-
stato e le condizioni generali di contratto, spesso con un rinvio al sito web del vet-
tore. R. LOBIANCO, Compendio di diritto aeronautico, Milano 2009, 198, parla di
“conferma di prenotazione” in quanto il rilascio vero e proprio del biglietto avvie-
ne in un momento ancora successivo, ovvero quando il passeggero si presenta
all’imbarco con il numero di prenotazione e con la sua carta d’identità. Ciò signi-
fica che il momento dell’acquisto del biglietto e, quindi, quello del la concl usione
del contratto, precede l’inizio del trasporto.
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Questo è previsto, innanzitutto, nella Convenzione di Mon-
treal6, la quale stabilisce che sul biglietto di passaggio debba
essere indicato luogo, data, ora, sia di partenza che di arrivo.
Anche nel caso – che ormai è la regola – in cui si utilizzi “qual-
siasi altro mezzo”, diverso dal biglietto cartaceo, questo dovrà
ugualmente attestare tali informazioni. Il vettore, inoltre, dovrà
rilasciare un avviso scritto con il quale informa espressamente il
passeggero che il regime di responsabilità del vettore per morte
o lesioni, per distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio
e per ritardo, è assoggettato alla Convenzione medesima7. Nel
caso di emissione di un biglietto elettronico, tale avviso dovreb-
be essere contenuto nella itinerary/receipt8,, la quale, in effetti,
6 La Convenzione di Montreal del 28.5.1999 è stata ratificata e resa
esecutiva in Italia con legge n. 12 del 10.1.2004; oltre che firmata dalla Co-
munità europea il 9 dicembre 1999 sulla base dell’art. 300, n. 2, CE, appro-
vata con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 ed entrata in vigore, per
quanto riguarda la detta Comunità, il 28 giugno 2004. Essa si applica a tutti i
trasporti internazionali di persone e, attualmente, a seguito della riforma
della parte aeronautica del nostro codice della navigazione, anche ai traspor-
ti nazionali, cosicché le norme in esso contenute hanno un’applicazione re-
siduale e riguardano solo quegli aspetti del contratto di trasporto non rego-
lamentati dalla richiamata Convenzione.
7 L’art. 3 “Passeggeri e bagagli” così recita: “In occasione del tra-
sporto di passeggeri deve essere rilasciato un titolo di trasporto indivi-
duale o collettivo contenente: a) l’indicazione dei punti di partenza e di
destinazione; b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul
territorio di un medesimo Stato parte e se sono previsti uno o più scali
sul territorio di un altro Stato, l’indicazione di uno di tali scali (comma
1). (…) Al passeggero deve essere consegnato un avviso scritto nel quale
sia specificato che la responsabilità del vettore per morte o lesione, per
distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio o per ritardo è sogget-
ta alla presente convenzione, qualora applicabile (comma 4). L’inosser-
vanza delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non pregiudica
l’esistenza né la validità del contratto di trasporto, il quale resta comunque
soggetto alle norme della presente convenzione, ivi comprese quelle concer-
nenti la limitazione della responsabilità (comma 5)”.
8 Secondo l’art. 1 della IATA Recomended Practice 1724, il biglietto elettro-
nico è costituito oltre che dalla itineray/receipt, anche dai tagliandi di volo conse-
gnati elettronicamente e dalla carta di imbarco. Si veda, D. BOCCHESE, Il biglietto
di passaggio e lo scontrino di identificazione del bagaglio, in L. TULLIO (a cura
di) La nuova disciplina del trasporto aereo, Napoli, 2006, 30.

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