LEGGE 28 febbraio 2012, n. 22 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell''Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d''America, l''Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010. (12G0039)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010.

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

    Art. 3

    Entrata in vigore

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 28 febbraio 2012

    NAPOLITANO

    Monti, Presidente del Consiglio dei

    Ministri

    Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri

    Visto, il Guardasigilli: Severino

    LAVORI PREPARATORI

    Senato della Repubblica: (atto n.2913)

    Presentato dal Ministro degli Affari Esteri (Frattini) il 19 settembre 2011.

    Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 ottobre 2011, con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubb.), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea).

    Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 14 dicembre 2011 e 10 gennaio 2012.

    Esaminato in Aula ed approvato il 10 gennaio 2012. Camera dei deputati: (atto n. 4878)

    Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni I (Aff. costit.), V (Bilancio), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), XI (Lavoro), XIV (Pol. comun.).

    Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 18 gennaio 2012 ed il 1° febbraio 2012.

    Esaminato in Aula ed approvato il 16 febbraio 2012.

Allegato

PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI TRA GLI STATI

UNITI D'AMERICA, E L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI FIRMATO

IL 25 E 30 APRILE 2007

Gli Stati Uniti d'America (gli "Stati Uniti"), da una parte; e

Il Regno del Belgio,

La Repubblica di Bulgaria,

La Repubblica Ceca,

Il Regno di Danimarca,

La Repubblica Federale di Germania,

La Repubblica di Estonia,

L'Irlanda,

La Repubblica Ellenica,

Il Regno di Spagna,

La Repubblica Francese,

La Repubblica Italiana,

La Repubblica di Cipro,

La Repubblica di Lettonia,

La Repubblica di Lituania,

Il Gran Ducato di Lussemburgo,

La Repubblica di Ungheria,

Malta,

Il Regno dei Paesi Bassi,

La Repubblica di Austria,

La Repubblica di Polonia,

La Repubblica Portoghese,

La Romania,

La Repubblica di Slovenia,

La Repubblica Slovacca,

La Repubblica di Finlandia,

Il Regno di Svezia,

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea (gli "Stati membri"), e l'Unione Europea, dall'altra;

Intenzionati a dare ulteriore sviluppo al quadro normativo stabilito dall'accordo sui trasporti aerei fra la Comunita' e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America, firmato il 25 aprile e il 30 aprile 2007 ("l'accordo"), allo scopo di aprire l'accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunita' sulle due sponde dell'Atlantico;

Eseguendo il mandato conferitogli dall'articolo 21 dell'accordo di negoziare rapidamente la seconda fase dell'accordo che raggiunge tale obiettivo;

Riconoscendo che l'Unione europea ha sostituito ed e' succeduta alla Comunita' europea in conseguenza dell'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunita' europea e che, a partire da tale data, tutti i diritti e gli obblighi e tutti i riferimenti alla Comunita' europea presenti nell'accordo si applicano all'Unione europea;

Hanno concordato di modificare l'accordo come segue:

Art. 1.

Definizioni

L'articolo 1 dell'accordo e' modificato come segue:

  1. mediante l'aggiunta della seguente nuova definizione dopo il paragrafo 2:

    2-bis "Determinazione della nazionalita'", la constatazione che una compagnia aerea che si propone di operare servizi ai sensi del presente accordo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4 riguardanti la sua proprieta', il controllo effettivo e la sua sede principale di attivita';

  2. mediante l'aggiunta della seguente nuova definizione dopo il paragrafo 3:

    3-bis "Determinazione dell'idoneita'", la constatazione che un vettore aereo che si propone di operare servizi ai sensi del presente accordo e' dotato di una capacita' finanziaria soddisfacente e dell'esperienza nella gestione di attivita' adeguata per operare tali servizi ed e' disposto a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti di tali servizi;

    Art. 2. Riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari riguardanti l'idoneita' della compagnia aerea e la nazionalita'

    E' aggiunto un nuovo articolo 6-bis dopo l'articolo 6 come segue:

    Art. 6-bis Riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari riguardanti l'idoneita' della compagnia aerea e la nazionalita'

    1. Al ricevimento di una domanda di autorizzazione operativa, ai sensi dell'articolo 4, da un vettore aereo di una parte, le autorita' aeronautiche dell'altra parte devono riconoscere qualsiasi idoneita' e/o determinazione della nazionalita' effettuate dalle autorita' aeronautiche rispetto a tale vettore aereo come se tale accertamento fosse stato effettuato dalle proprie autorita' aeronautiche e non indagare ulteriormente in merito a tali questioni, tranne nei casi di cui alla lettera a) sottostante:

    a) Se, dopo avere ricevuto una domanda di autorizzazione operativa da parte di un vettore aereo o dopo la concessione di tale autorizzazione, le autorita' aeronautiche della parte ricevente hanno un motivo di preoccupazione specifico secondo cui, nonostante l'accertamento eseguito dalle autorita' aeronautiche dell'altra parte, le condizioni di cui all'articolo 4 del presente accordo per la concessione delle autorizzazioni o dei permessi adeguati non sono state soddisfatte, devono avvisare tempestivamente tali autorita', fornendo valide motivazioni riguardanti la loro preoccupazione. In tal caso, ciascuna delle parti puo' richiedere consultazioni, le quali dovrebbero includere i rappresentanti delle autorita' aeronautiche pertinenti, e/o informazioni aggiuntive rilevanti a tale proposito, e tali richieste dovranno essere evase quanto prima possibile. Se la questione rimane irrisolta, ciascuna delle parti puo' sottoporre la questione al comitato misto;

    b) il presente articolo non applica agli accertamenti in relazione ai certificati o alle licenze in materia di' sicurezza, alle disposizioni di sicurezza o alla copertura assicurativa;

    2. Ciascuna parte deve informare l'altra in anticipo ove possibile, oppure il prima possibile, tramite il comitato misto, in merito a qualsiasi modifica sostanziale nei criteri applicati nell'esecuzione degli accertamenti di cui al precedente paragrafo 1. Se la parte ricevente richiede consultazioni su qualsiasi di tali modifiche, queste devono svolgersi in sede di comitato misto entro 30 giorni da tale richiesta, tranne qualora diversamente concordato tra le parti. Se, in seguito a tali consultazioni, la parte ricevente considera che i criteri rivisti dell'altra parte non sono soddisfacenti per il riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari, la parte ricevente puo' informare l'altra parte in merito alla sospensione del paragrafo 1. Tale sospensione puo' essere revocata dalla parte ricevente in qualsiasi momento. Il comitato misto dovra' essere informato di conseguenza.

    Art. 3.

    Ambiente

    L'articolo 15 dell'accordo e' eliminato interamente e sostituito come segue:

    Art. 15.

    Ambiente

    1. Le parti riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di definizione e attuazione della politica dell'aviazione internazionale. Le parti riconoscono che, nel quadro dello sviluppo della politica dell'aviazione internazionale, i costi e i benefici delle misure dirette a proteggere l'ambiente devono essere attentamente valutati, e, ove opportuno, propongono congiuntamente soluzioni globali efficaci. Pertanto, le parti intendono lavorare insieme per limitare o ridurre, in modo economicamente ragionevole, l'impatto dell'aviazione internazionale sull'ambiente.

    2. Quando valuta la possibilita' di adottare misure ambientali proposte a livello regionale, nazionale o locale, ciascuna delle parti deve prendere in considerazione il loro possibile impatto negativo sull'esercizio dei diritti contemplati dal presente accordo e, qualora le suddette misure vengano adottate, deve prendere le opportune iniziative per attenuare il loro impatto negativo. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte deve fornire una descrizione di tale valutazione e delle fasi di attenuazione dell'impatto negativo.

    3. Quando sono stabilite misure ambientali, sono osservate le norme ambientali applicabili all'aviazione adottate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale negli allegati della convenzione, salvo qualora siano state notificate differenze. Le parti applicano tutte le misure ambientali che incidono sui servizi aerei contemplate dal presente accordo a norma dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 4 dell'accordo stesso.

    4. Le parti ribadiscono l'impegno degli Stati membri e degli Stati Uniti ad applicare il principio di "approccio equilibrato".

    5. Le disposizioni seguenti si applicano all'imposizione di...

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