Adozione del regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas. (Deliberazione n. 40/04).

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 18 marzo 2004; Visti

la legge 6 dicembre 1971, n. 1083; la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990); la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.

447; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992; il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.

412, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 2 marzo 2000, n. 47/00 (di seguito

deliberazione n. 47/00) come modificata dalle deliberazioni dell'Autorita' 28 dicembre 2001, n. 334/01, e 19 dicembre 2002, n.

221/02; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 236/00 (di seguito: deliberazione n. 236/00); la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00); la deliberazione dell'Autorita' 24 gennaio 2001, n. 5/01 (di seguito: deliberazione n. 5/01); la deliberazione dell'Autorita' 18 aprile 2002, n. 64/02 (di seguito: deliberazione n. 64/02); il documento per la consultazione 13 giugno 2002 recante regolazione delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: documento per la consultazione); il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 8 ottobre 2002 relativo al documento per la consultazione; Considerato che

con la deliberazione n. 47/00 l'Autorita' ha previsto che i distributori siano soggetti agli obblighi di pronto intervento su chiamata del cliente finale, ai fini della salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose; con la deliberazione n. 236/00, come modificata dalla deliberazione n. 5/01, l'Autorita' ha previsto che i distributori siano soggetti all'obbligo di pronto intervento in seguito a chiamata relativa a segnalazione di dispersione di gas sugli impianti di proprieta' o gestiti dal cliente finale a valle del punto di consegna; con la deliberazione n. 237/00 l'Autorita' ha introdotto un meccanismo provvisorio per il riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori per gli interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali; con la deliberazione n. 64/02 l'Autorita' ha definito le modalita' per il riconoscimento dei costi di cui al precedente alinea; con il proprio parere l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ha segnalato, tra l'altro, l'opportunita' che il distributore si limiti ad accertamenti documentali; l'Autorita' puo' imporre obblighi a garanzia della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, intesa come tutela dell'integrita' fisica delle persone e delle cose, finalizzati alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute e il diritto di proprieta'; i soggetti interessati hanno fatto pervenire commenti ed osservazioni in relazione al documento per la consultazione ed hanno tra l'altro segnalato le esigenze di

  1. prevedere che l'avvio degli accertamenti sugli impianti in servizio sia adeguatamente differito per consentire ai normatori il completamento delle norme tecniche e ai distributori l'adeguamento della propria organizzazione e procedure aziendali; b) definire in modo chiaro il quadro delle responsabilita', valorizzando, ove possibile, il ruolo e le competenze dei soggetti che gia' operano nel settore della sicurezza degli impianti di utenza a gas; c) semplificare la registrazione dei dati e la raccolta delle informazioni; d) evitare duplicazioni di controlli presso il cliente finale, tenendo conto della vigente legislazione in tema di impianti di utenza a gas e dei compiti affidati agli enti locali; Ritenuto che sia opportuno

    prevedere l'obbligo di accertamento documentale su tutti gli impianti di utenza, inclusi quelli in servizio, pur con la dovuta gradualita', evitando in tal modo disparita' di tutela tra clienti finali che utilizzano impianti in servizio rispetto ai clienti che utilizzano impianti nuovi o modificati; effettuare gli accertamenti su documenti gia' previsti dalle disposizioni vigenti di settore, fatti salvi gli opportuni adattamenti, al fine di evitare duplicazioni di controlli sui clienti finali; individuare i requisiti tecnico-professionali degli accertatori facendo riferimento a profili professionali gia' richiesti, per analoghe attivita', dalle discipline di settore; riservare al comune competente per territorio l'effettuazione di verifiche con sopralluogo

  2. su impianti di utenza per i quali il distributore abbia notificato al comune medesimo l'impossibilita' di procedere all'accertamento per mancato invio della documentazione da parte del cliente finale; b) su impianti di utenza gia' accertati per via documentale da parte del distributore; istituire per l'installatore, che modifica un impianto di utenza a gas, l'obbligo di invio al distributore di copia della dichiarazione di conformita' alla legge n. 46/1990, ove prevista, o equivalente per gli impianti di utenza non ricadenti sotto la legge n. 46/1990, al fine di consentire al distributore medesimo lo svolgimento dell'attivita' di accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas modificati; provvedere alla copertura dei costi sostenuti dai distributori per l'attuazione del presente regolamento sia attraverso corrispettivi a carico dei richiedenti l'attivazione della fornitura di gas sia attraverso le tariffe di distribuzione; superare il meccanismo provvisorio definito dalle deliberazioni n. 237/00 e n. 64/02 per il riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori per gli interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali con le disposizioni del presente regolamento; prevedere una graduale attuazione del presente regolamento con l'avvio degli accertamenti sugli impianti nuovi, successivamente sugli impianti modificati e riattivati e, da ultimo, sugli impianti in servizio, differendo altresi' di un anno l'applicazione del presente regolamento per i distributori che servivano alla data del 31 dicembre 2003 un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000; prevedere strumenti ed iniziative atte a favorire la piu' ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento; Ritenuto che non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate dai soggetti interessati, alcuni dei quali hanno in particolare richiesto

    di escludere dal regolamento gli impianti in servizio; cio' non e' possibile in quanto l'Autorita' ritiene di dovere tutelare in eguale misura tutti i consumatori di gas distribuito a mezzo di rete, indipendentemente dallo stato del proprio impianto di utenza, sia esso nuovo, modificato, riattivato o in servizio, tanto piu' considerando che, come affermato anche da alcuni soggetti consultati, gli impianti in servizio sono quelli che potenzialmente presentano i maggiori rischi dal punto di vista della sicurezza; di definire come criterio di incompatibilita' per il personale incaricato degli accertamenti quello di non essere un soggetto che operi a qualsiasi titolo nel settore degli impianti di utenza; cio' non e' possibile perche' porterebbe ad una scarsita' di personale tecnico da adibire agli accertamenti e impedirebbe di beneficiare delle competenze dei soggetti operanti nel settore per le attivita' di accertamento; tuttavia tale proposta di incompatibilita' e' stata accettata limitatamente all'impianto di utenza sottoposto ad accertamento; Delibera di approvare il seguente regolamento

    Art. 1.

    Definizioni

    1.1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni

  3. «accertamento» e' l'insieme delle attivita' dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumita'; b) «accertatore» e' il personale tecnico incaricato dal distributore di effettuare l'accertamento; c) «anno di riferimento» e' l'anno termico al quale si riferiscono i dati e le informazioni relative agli accertamenti; d) «anno termico» e' il periodo compreso tra il primo ottobre e il trenta settembre dell'anno successivo; e) «Autorita» e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito

    legge n. 481/1995); f) «cliente finale» e' il consumatore che acquista gas per uso proprio; g) «distributore» e' il soggetto che esercita l'attivita' di distribuzione del gas; h) «impianto di distribuzione» e' una rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali e' esercitata l'attivita' di distribuzione; l'impianto di distribuzione e' costituito dall'insieme di punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di consegna o di vendita e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione puo' essere gestito da uno o piu' distributori; i) «impianto di utenza» e' il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; j) «impianto di utenza in servizio» e' l'impianto di utenza con fornitura di gas attiva; k) «impianto di utenza modificato» e' l'impianto di utenza sul quale sono state eseguite operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre...

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