Adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della p esca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento di esecuzione alla predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la r azionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 17 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di p esca ed acquacoltura; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 concernente la d isciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Considerato che la legge 21 maggio 1998, n. 164, prevede che il Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva c entrale per la pesca marittima, approva il piano per la r azionalizzazione del comparto della pesca dei molluschi bivalvi (c.d. piano vongole), determinando i compartimenti marittimi nei q uali e' necessario procedere al ritiro delle autorizzazioni alla p esca dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica per r icostruire l'equilibrio fra risorse e capacita' di cattura, il n umero delle autorizzazioni da ritirare, i criteri da adottare per l 'individuazione delle priorita' da rispettare ai fini dei ritiri e l 'entita' del contributo da concedere; Considerato altresi' che, in attuazione del medesimo piano occorre a dottare misure per la ridistribuzione nell'areale nord adriatico d elle draghe idrauliche, avuto riguardo alle tradizioni di pesca ed a ll'effettivo esercizio dell'attivita' di pesca in compartimento d iverso da quello di iscrizione, nonche' alla richiesta degli i nteressati ed al parere favorevole degli organismi di gestione di c iascun compartimento interessato (Monfalcone, Venezia, Chioggia); Considerata la necessita' di avviare la gestione sperimentale della p esca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale del Veneto, avuto r iguardo da un lato alle specificita' compartimentali di cui al d ecreto ministeriale n. 44/1995, dall'altro al riconoscimento delle p ratiche di pesca effettuate da tempo a livello sovracompartimentale n ell'ambito territoriale della regione Veneto nel rispetto del p rincipio della riaffermazione del ruolo strategico dei consorzi n elle aree di rispettiva competenza; Visto l'accordo concluso il 10 luglio 1998 dai consorzi di gestione d i Venezia e Chioggia in ordine alla gestione sperimentale della p esca nel Veneto, ratificato dalle rispettive assemblee; Considerato la necessita' di prevedere, in attuazione della legge n . 164/1998, un contributo ai consorzi costituiti e riconosciuti alla d ata di entrata in vigore della legge per le finalita' previste dal d ecreto n. 44/1995, istitutivo dei consorzi; Ritenuta l'opportunita' che la disponibilita' complessiva di 10.000 m ilioni vada ripartita in maniera proporzionale tra i consorzi avuto r iguardo al numero delle unita' che risulteranno abilitate in c iascuno di essi dopo i ritiri ed i trasferimenti di cui al piano v ongole, secondo i seguenti criteri: a) l'80% ripartito tra tutti i consorzi; b ) il 20% ripartito tra i consorzi dei compartimenti non ammessi ai b enefici della misura del contributo per il fermo tecnico d ell'attivita'; c ) alla disponibilita' del 20%, ai fini della concessione del c ontributo di cui alla lettera b), e' sottratto l'importo di 100 m ilioni ripartito tra i consorzi di Napoli e di Termoli in relazione a l basso importo destinato al consorzio in questione per il c ontributo sub a); Considerato altresi' che occorre prevedere un sostegno economico, a p arziale ristoro del danno subito, per quei compartimenti marittimi (Monfalcone, Venezia, Chioggia, Pescara, Termoli, Manfredonia, Civitavecchia, Roma, Gaeta, Napoli e Castellammare di Stabia) che h anno avuto prolungati periodi di fermo tecnico - anche in relazione a i fenomeni determinati dalle cosiddette condizioni al contorno - disposti nel corso del 1997 e del 1998; Considerato che la misura del contributo varia a seconda dei p eriodi di fermo per i vari compartimenti, avuto riguardo alla durata d elle operazioni di fermo tecnico, alla consistenza delle risorse, q uali risultano dalle risultanze scientifiche e dalle prospettive di r ipresa dell'attivita' in relazione allo stato degli stock ed agli u lteriori arresti dell'attivita'; Considerato che in questi compartimenti (Monfalcone, Venezia, Chioggia) e' necessario e propedeutico a qualsiasi erogazione di i ndennizzo per il fermo tecnico l'attuazione degli interventi c oncernenti i ritiri delle autorizzazione alla draga idraulica e, nel c aso di Monfalcone, Venezia e Chioggia, gli altri interventi idonei a g arantire una gestione razionale del comparto (gestione sperimentale d ella risorsa nel Veneto, trasferimenti di unita'); Considerata la necessita' di procedere all'eliminazione del r astrello da natante in Adriatico ed alla riduzione del numero di u nita' in Tirreno in ragione, per quanto riguarda l'Adriatico, delle d ifficolta' operative dell'impiego dell'attrezzo, della scarsissima a dattabilitadello stesso alle caratteristiche geomorfologiche d ell'Adriatico, dei problemi causati da tale tipo di attrezzo n ell'ultimo decennio, anche con riflessi di ordine pubblico e, per q uanto riguarda il Tirreno, dalla necessita' di assicurare una g estione razionale della risorsa; Ritenuto che, anche in relazione all'orientamento espresso dal Parlamento, gli interventi di cui alla richiamata legge n. 164/1998 s ono da considerarsi eccezionali e non ripetibili, per cui future, e ventuali situazioni di crisi della risorsa molluschi bivalvi a ndranno fronteggiate facendo ricorso alle misure tecniche previste d al decreto ministeriale 29 maggio 1992 ovvero degli articoli 97 e 98 d el decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Sentiti la...

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