DELIBERAZIONE 29 dicembre 2008 - Adozione del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure. (Deliberazione n. 16763).

LA COMMISSIONE NAZIONALE

PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'art. 32-ter inserito con decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 174;

Visto l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante «istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante «definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia»;

Visti gli articoli di cui al Titolo VIII, Libro IV, del codice di procedura civile;

Considerate le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

Vista la lettera del 16 dicembre 2008 (prot. n. 1332861), con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dagli articoli 2, comma 5 e 3, comma 2 del richiamato decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

Delibera:

E' adottato il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure. Il regolamento consta di 35 articoli e di un allegato.

La presente delibera e l'annesso Regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 29 dicembre 2008

Il Presidente: Cardia

Allegato

TITOLO I

Definizioni

Art. 1.

Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

  1. «Camera»: la Camera di conciliazione e arbitrato istituita ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

  2. «investitori»: gli investitori diversi dalle controparti qualificate di cui all'art. 6, comma 2-quater, lettera d) e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

  3. «intermediari»: i soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e la societa' Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta - autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

  4. «decreto legislativo»: il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

  5. «elenchi»: l'elenco dei conciliatori e l'elenco degli arbitri tenuti dalla Camera ai sensi dei successivi articoli 5 e 6.

TITOLO II

Camera di conciliazione e arbitrato

Art. 2.

Composizione della Camera

  1. La Camera e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza e competenza e di riconosciuta indipendenza, nominati dalla Consob. Essi durano in carica sette anni, senza possibilita' di essere confermati, e non possono ricoprire incarichi presso altri organismi di conciliazione e di arbitrato, istituiti da enti pubblici e privati e operanti in qualsiasi settore, ne' esercitare attivita' di conciliazione o di arbitrato ovvero ogni altra attivita' che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia di giudizio.

  2. Due membri della Camera sono designati rispettivamente dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e, congiuntamente, dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative. La designazione e' comunicata entro sessanta giorni dalla ricezione di un atto di invito da parte della Consob. In assenza di designazione entro il termine indicato, la Consob provvede direttamente alla nomina dei due membri.

  3. I componenti della Camera sono individuati tra le seguenti categorie:

    1. avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori; dottori commercialisti iscritti nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;

    2. notai con almeno sei anni di anzianita' di servizio; magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianita' di servizio o in quiescenza;

    3. professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorita' indipendenti con almeno venti anni di anzianita' di servizio laureati in discipline giuridico/economiche, in servizio o in quiescenza.

  4. I tre componenti designati dalla Consob, ivi compreso il presidente, sono di norma individuati all'interno di ciascuno dei gruppi di categorie di cui al comma 3.

  5. I componenti della Camera sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento motivato della Consob.

  6. L'originaria inesistenza o la sopravvenuta perdita dei requisiti indicati ai commi 1 e 3 ovvero il grave inadempimento degli obblighi gravanti in capo ai componenti della Camera, importano la decadenza dalla carica. La decadenza e' pronunziata dalla Camera entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza della perdita dei requisiti, ovvero dalla conoscenza dei fatti che integrano grave inadempimento dei detti obblighi. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunziata direttamente dalla Consob.

  7. Con delibera della Consob sono determinate le indennita' spettanti al presidente e ai membri.

    Art. 3.

    Funzionamento della Camera

  8. Le deliberazioni della Camera sono adottate collegialmente con la presenza di almeno tre componenti. Salvo che non sia prevista una maggioranza diversa, le deliberazioni della Camera sono adottate a maggioranza dei votanti e, comunque, con non meno di due voti favorevoli. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

  9. La Camera delibera il proprio statuto contenente le norme di organizzazione e di funzionamento.

  10. Le deliberazioni di cui al comma 2, approvate con la maggioranza di almeno quattro componenti, sono comunicate alla Consob che, entro trenta giorni dal loro ricevimento, puo' chiedere chiarimenti e modifiche. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni o dei chiarimenti e delle modifiche richiesti, queste si intendono approvate.

  11. La Camera ha sede presso gli uffici delle sedi della Consob e svolge la propria attivita' avvalendosi di strutture e risorse individuate e fornite dalla Consob.

  12. La Camera presenta alla Consob, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.

  13. La Consob puo' chiedere alla Camera informazioni sulle attivita' e sui compiti istituzionali svolti e puo' impartire direttive relative ai controlli sui requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi.

  14. La Consob provvede alla copertura delle spese di amministrazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato con le contribuzioni versate dagli intermediari ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure.

    Art. 4.

    Funzioni della Camera

  15. La Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Essa non interviene in alcun modo, nel corso della procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale, nel merito delle controversie. La Camera, in particolare:

    1. cura la tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri e provvede ogni sei mesi al loro aggiornamento;

    2. stabilisce e aggiorna il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri e lo sottopone all'approvazione della Consob secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3;

    3. organizza i servizi di arbitrato e di conciliazione anche con riferimento alla fase di composizione non contenziosa della lite di cui all'art. 140-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

    4. promuove i servizi di arbitrato e conciliazione e ne diffonde la conoscenza mediante attivita' di documentazione, elaborazione dati e studio, anche attraverso la predisposizione di azioni comuni con altre istituzioni ovvero con associazioni economiche e altri organismi pubblici o privati attivi nel settore dei servizi finanziari e delle procedure di conciliazione e arbitrato;

    5. organizza corsi di formazione e aggiornamento per i conciliatori e per gli arbitri;

    6. esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento.

  16. La Camera, al fine di risolvere questioni relative all'ambito delle reciproche competenze, stipula un protocollo d'intesa con il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 128-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

    Art. 5.

    Elenco dei conciliatori

  17. Possono essere iscritti a domanda nell'elenco dei conciliatori i soggetti che sono in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' indicati all'art. 4, comma 4, lettere a) e b), del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

  18. La Camera, a seguito della ricezione della domanda di iscrizione nell'elenco, corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti, ne verifica la regolarita' e delibera l'iscrizione.

  19. Ogni sei mesi la Camera dispone l'aggiornamento dell'elenco, procedendo alle nuove iscrizioni e alla cancellazione di coloro che hanno perso i requisiti di cui al comma 1 o che sono incorsi nelle situazioni di incompatibilita' di cui al comma 4, ovvero di coloro che ne hanno fatto domanda. La cancellazione puo'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT