LEGGE REGIONALE 1 agosto 2011, n. 21 - Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Autonoma Valle D'Aosta n. 34 del 16 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e oggetto 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, al fine di favorire lo sviluppo economico delle imprese e l'attivita' dei soggetti esercenti le libere professioni operanti sul territorio regionale, promuove la concessione di contributi a favore di imprese e di liberi professionisti per il tramite degli enti di garanzia collettiva dei Fidi, di seguito denominati Confidi, ai quali la Regione ha aderito ai sensi delle leggi regionali 11 agosto 1976, n.

32 (Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 16 giugno 1978, n. 22 (Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 16 giugno 1978, n. 23 (Adesione della Regione al Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 16 giugno 1978, n. 25 (Adesione della Regione al Consorzio Confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 24 agosto 1982, n. 43 (Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli agricoltori della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), nonche' ai Confidi risultanti da future aggregazioni o fusioni dei medesimi, purche' iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

  1. I contributi sono concessi in regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria vigente.

    Art. 2

    Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge le imprese e i soggetti esercenti le libere professioni operanti sul territorio regionale che aderiscono, in qualita' di socio, ai Confidi di cui all'art. 1 e che abbiano effettuato una delle operazioni di cui all'art. 4 avvalendosi di un finanziamento da parte di un intermediario finanziario.

    Art. 3

    Determinazione dei contributi 1. I contributi di cui alla presente legge sono diretti all'abbattimento degli interessi...

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