LEGGE 7 luglio 2009, n. 88 - Disposizioni per l''adempimento di obblighi derivanti dall''appartenenza dell''Italia alle Comunita'' europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 luglio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1078):

Presentato dal Ministro senza portafogli per le politiche europee (Ronchi) il 6 ottobre 2008.

Assegnato alla 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 22 ottobre 2008, con pareri delle Commissioni 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a,

11a, 12a, 13a e della Commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 14a Commissione, in sede referente, il

29 ottobre 2008; il 5, 11, 12, 19 novembre 2008; il 17

dicembre 2008; il 14, 21 gennaio 2009; i1 3, 4, 12, 18, 25

febbraio 2009; il 4 marzo 2009.

Relazione scritta annunciata il 5 marzo 2009, relatore sen. Rossana Boldi.

Esaminato in Aula i1 3, 11 marzo 2009 ed approvato il 17

marzo 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2320-bis - stralcio degli articoli da 1 a 15 e degli articoli da 17 a 46 dell'atto n. 2320 deliberato dall'Aula il 20 maggio 2009):

Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 24 marzo 2009 con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,

XI, XII, XIII e della Commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIV Commissione, in sede referente, il

7, 29, 30 aprile 2009; il 5, 6, 14 maggio 2009.

Esaminato in Aula il 18, 19 maggio 2009; deliberato lo stralcio ed approvato, con modificazioni, il 20 maggio

2009.

Senato della Repubblica (atto n. l078-B):

Assegnato alla 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 26 maggio 2009 con pareri delle Commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 8a, 9a, 10a, 12a,

13a e della Commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 14ª Commissione, in sede referente, il

26 maggio 2009; il 9 e l0 giugno 2009.

Esaminato in Aula il 9 giugno 2009 ed approvato, con modificazioni, il 10 giugno 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2320-bis-B):

Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, l'11 giugno 2009 con pareri delle Commissioni I e X.

Esaminato dalla Commissione, in sede referente, il 16 e

17 giugno 2009.

Esaminato in Aula ed approvato il 23 giugno 2009.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto

1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri».

Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76

della Costituzione sono emanati dal Presidente della

Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle

Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

.

- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante:

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

.

- Si riporta il testo dell'art. 81, quarto comma, della

Costituzione:

4. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

.

- Si riporta il testo dell'art. 117, quinto comma, della

Costituzione:

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

.

- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 8, della legge

4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari».

8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

.

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.»:

Art. 53 (Obbligo di permanenza domiciliare). - 1. La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, puo' disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.

2. La durata della permanenza domiciliare non puo' essere inferiore a sei giorni ne' superiore a quarantacinque; il condannato non e' considerato in stato di detenzione.

3. Il giudice puo' altresi' imporre al condannato, valutati i criteri di cui all'art. 133, comma secondo, del codice penale, il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non e' obbligato alla permanenza domiciliare, tenuto conto delle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato.

4. Il divieto non puo' avere durata superiore al doppio della durata massima della pena della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso quando e' stata interamente scontata la pena della permanenza domiciliare.

.

- Per l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, si veda nelle note all'art. 11.

- Si riporta il testo dell'art. 5...

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