Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Vedere LEGGE da pag. 5 a pag. 26 del S.O.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 febbraio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Bonino, Ministro del commercio internazionale Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1042):

Disegno di legge presentato dal Presidente del

Consiglio dei Ministri (Prodi) e dal Ministro del commercio internazionale (Bonino) il 9 giugno 2006.

Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 15 giugno 2006 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,

XI, XII, XIII e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIV commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 5, 6, 13, 18, 19 luglio

2006.

Relazione scritta presentata il 19 luglio 2006

(relatore on. Ottone AC n. 1042-A).

Esaminato in aula il 25 luglio 2006, il 20 settembre

2006 ed approvato il 21 settembre 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 1014):

Assegnato alla 14ª commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 26 settembre 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª,

9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 14ª commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 10, 17, 24, 25 e 26 ottobre

2006.

Relazione presentata il 2 novembre 2006 (relatore sen.

Manzella AS n. 1014-A).

Esaminato in aula il 12, 24 ottobre 2006; il 7, 15, 16

e 21 novembre 2006 ed approvato, con modificazioni, il 19

dicembre 2006.

Camera dei deputati (atto n. 1042-B):

Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 21 dicembre 2006 con pareri delle commissioni I, V, VI, VIII, IX, XII.

Esaminato dalla XIV commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 16 gennaio 2007.

Esaminato in aula il 16 gennaio 2007 ed approvato il

17 gennaio 2007.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note all'art. 1.

- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge

23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri»:

Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76

della Costituzione sono emanati dal Presidente della

Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

.

- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio».

Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).

(Omissis).

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

.

- Il testo dell'art. 81 della Costituzione cosi' recita:

Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

.

- Le direttive 2005/32/CE e 2005/33/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. n. L 191 del 22 luglio 2005.

- La direttiva 2005/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

  1. L 255 del 30 settembre 2005.

    - La direttiva 2005/47/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

  2. L 195 del 27 luglio 2005.

    - La direttiva 2005/56/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

  3. L 310 del 25 novembre 2005.

    - Le direttive 2005/61/CE e 2005/62/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. n. L 256 del 1° ottobre 2005.

    - La direttiva 2005/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

  4. L 310 del 25 novembre 2005.

    - La direttiva 2005/71/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

  5. L 289 del 3 novembre 2005.

    - La direttiva 2005/81/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

  6. L 312 del 29 novembre 2005.

    - La direttiva 2005/85/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

  7. L 326 del 13 dicembre 2005.

    - La direttiva 2005/94/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

  8. L 10 del 14 gennaio 2006.

    - La direttiva 2006/54/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

  9. L 204 del 26 luglio 2006.

    - Il testo dell'art. 17, comma 1, della citata legge

    23 agosto 1988, n. 400, cosi' recita:

    Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

    b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

    d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

    e) (abrogata)

    .

    - Si riporta il testo degli articoli 9, 11 e 16, comma

    3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari».

    Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e' assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:

    a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1;

    b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla commissione delle Comunita' europee nei confronti della Repubblica italiana;

    c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del consiglio o della commissione delle Comunita' europee di cui alle lettere a)

    e c), del comma 2, dell'art. 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

    d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'art. 11;

    e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

    f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT