LEGGE 4 giugno 2010, n. 96 - Disposizioni per l''adempimento di obblighi derivanti dall''appartenenza dell''Italia alle Comunita'' europee - Legge comunitaria 2009. (10G0119)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Parte di provvedimento in formato grafico
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 giugno 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2449):
Disegno di legge presentato dal Ministro senza portafoglio per le politiche europee (Ronchi) il 19 maggio 2009.
Assegnato alla XIV commissione (politiche dell'Unione europea), in sede referente, l'11 giugno 2009 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII e questioni regionali.
Esaminato dalla XIV commissione, in sede referente, il 24 giugno 2009, il 1°, 7, 14, 15, 21, 28 luglio 2009.
Esaminato in aula il 14 settembre 2009 ed approvato il 22 settembre 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1781):
Assegnato alla 14ª commissione (politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 24 settembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 14ª commissione, in sede refetente, il 7 ottobre 2009; il 12, 17, 24 novembre 2009; il 2, 9, 15, 16 dicembre 2009; il 12, 19, 20 gennaio 2010.
Esaminato in aula il 13, 20, 27 gennaio 2010 ed approvato, con modificazioni, il 28 gennaio 2010. Camera dei deputati (atto n. 2449-B):
Assegnato alla XIV commissione (politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 3 febbraio 2010 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla XIV commissione, in sede referente, il 17, 23 febbraio 2010; il 17, 18, 19, 31 marzo 2010; l'8, 14, 15 aprile 2010.
Esaminato in aula il 19 e 20 aprile 2010 ed approvato, con modificazioni, il 21 aprile 2010. Senato della Repubblica (atto n. 1781-B):
Assegnato alla 14ª commissione (politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 26 aprile 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 14ª commissione, in sede referente, il 4, 5 e 11 maggio 2010.
Esaminato in aula l'11 maggio 2010 ed approvato il 12 maggio 2010.
Note all'articolo unico:
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.» cosi' recita:
Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.
.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza pubblica.» cosi' recita:
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'art. 10 ed eventuali successivi aggiornamenti
.
- Il testo dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, cosi' recita:
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
.
- Il testo dell'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», cosi' recita:
8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
.
Note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468.», cosi' recita:
Art. 53 (Obbligo di permanenza domiciliare). - 1. La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, puo' disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.
2. La durata della permanenza domiciliare non puo' essere inferiore a sei giorni ne' superiore a quarantacinque; il condannato non e' considerato in stato di detenzione.
3. Il giudice puo' altresi' imporre al condannato, valutati i criteri di cui all'art. 133, comma secondo, del codice penale, il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non e' obbligato alla permanenza domiciliare, tenuto conto delle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato.
4. Il divieto non puo' avere durata superiore al doppio della durata massima della pena...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA