Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998 -
Supplemento Ordinario n. 88
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1.
Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
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Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'
;la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso
dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è
modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.
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I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza
istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
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Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
nell'elenco di cui all'
, a seguito di deliberazionepreliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma
1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti
per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
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Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo
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Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le
modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25
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Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento
della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e
con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla
legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone
l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494
del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare
e professionale nel settore della sicurezza.
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Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le
modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad
adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle
direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d),
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Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i princìpi direttivi di cui
all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e
3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare
la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva
86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri
concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
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Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai princìpi generali di cui
all'articolo 2, è data attuazione
a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del
Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni
fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici
previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle
direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata
direttiva 85/73/CEE; b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti
all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il
trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei
vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE.
Art. 2.
Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa.
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Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti
ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei
decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.
Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni
e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei
casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa
all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un
danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per
le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra
indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate
saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione
può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle
eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di
pari offensività rispetto alle infrazioni medesime; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino
l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste
nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive;
alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n. 362, e successive modificazioni; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con
legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento
della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore
di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime
di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui
attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi; g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate
dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni
comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9
marzo 1989, n. 86, e...
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