Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997

Legge 24 aprile 1998, n. 128

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla

appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998 -

Supplemento Ordinario n. 88

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.

  1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata

    in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare

    attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all';

    la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso

    dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è

    modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

  2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23

    agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro

    competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza

    istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e

    giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri

    Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese

    nell'elenco di cui all', a seguito di deliberazione

    preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma

    1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso,

    entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti

    per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto

    parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta

    giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi

    ultimi sono prorogati di novanta giorni.

  4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto

    dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la

    procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti

    legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo

  5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le

    modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto

    legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei

    princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25

    della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

  6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni

    integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento

    della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e

    con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla

    legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone

    l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494

    del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare

    e professionale nel settore della sicurezza.

  7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le

    modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad

    adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle

    direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei princìpi e

    criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d),

    della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

  8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i princìpi direttivi di cui

    all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e

    3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare

    la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva

    86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri

    concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

  9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le

    modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai princìpi generali di cui

    all'articolo 2, è data attuazione

    a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del

    Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni

    fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici

    previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle

    direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata

    direttiva 85/73/CEE; b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali

    durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti

    all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il

    trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei

    vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE.

    Art. 2.

    Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa.

  10. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti

    ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui

    all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali

    a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei

    decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori

    interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o

    integrazioni alle discipline stesse; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare

    l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste

    sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.

    Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni

    e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei

    casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali

    dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24

    novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa

    all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;

    la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un

    danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non

    inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per

    le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra

    indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate

    saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva

    dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche

    qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di

    prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione

    può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni

    caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti

    legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle

    eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di

    pari offensività rispetto alle infrazioni medesime; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino

    l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste

    nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive;

    alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati

    alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge

    16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma

    2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto

    1988, n. 362, e successive modificazioni; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con

    legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento

    della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto

    legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore

    di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime

    di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui

    attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi; g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate

    dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle

    prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni

    comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle

    province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9

    marzo 1989, n. 86, e...

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