Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005.

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/123/CE, 2004/9/CE, 2004/36/CE, 2004/49/CE, 2004/50/CE, 2004/54/CE, 2004/80/CE, 2004/81/CE, 2004/83/CE, 2004/113/CE, 2005/19/CE, 2005/28/CE, 2005/36/CE e 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.

7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'

europee (GUCE).

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge

23 agosto 1988, n. 400, recante: ´Disciplina dell'attivita'

di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministriª:

´Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti

legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76

della Costituzione sono emanati dal Presidente della

Repubblica con la denominazione di ´decreto legislativoª e

con l'indicazione, nel preambolo, della legge di

delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri

e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla

legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire

entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il

testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'

trasmesso al Presidente della Repubblica, per la

emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una

pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata

disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti

successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In

relazione al termine finale stabilito dalla legge di

delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere

sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio

della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per

l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'

tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei

decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni

permanenti delle due Camere competenti per materia entro

sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali

disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive

della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni

successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle

Commissioni per il parere definitivo che deve essere

espresso entro trenta giorni.ª.

- La direttiva 2003/123/CE e' pubblicata in GUCE n. L 7

del 13 gennaio 2004.

- La direttiva 204 settembre CE e' pubblicata in GUCE

n. L 50 del 20 febbraio 2004.

- La direttiva 2004/36/CE e' pubblicata in GUCE n. L

143 del 30 aprile 2004.

- La direttiva 2004/49/CE e' pubblicata in GUCE n. L

164 del 30 aprile 2004.

- La direttiva 2004/50/CE e' pubblicata in GUCE n. L

164 del 30 aprile 2004.

- La direttiva 2004/54/CE e' pubblicata in GUCE n. L

167 del 30 aprile 2004.

- La direttiva 2004/80/CE e' pubblicata in GUCE n. L

261 del 6 agosto 2004.

- La direttiva 2004/81/CE e' pubblicata in GUCE n. L

261 del 6 agosto 2004.

- La direttiva 2004/83/CE e' pubblicata in GUCE n. L

304 del 30 settembre 2004.

- La direttiva 2004/i 13/CE e' pubblicata in GUCE n. L

373 del 21 dicembre 2004.

- La direttiva 2005/19/CE e' pubblicata in GUCE n. L 58

del 4marzo 2005.

- La direttiva 2005/28/CE e' pubblicata in GUCE n. L 91

del 9 aprile 2005.

- La direttiva 2005/36/CE e' pubblicata in GUCE n. L

255 del 30 settembre 2005.

- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata in GUCE. n. L

309 del 25 novembre 2005.

- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della

legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: ´Riforma di alcune

norme di contabilita' generale dello Stato in materia di

bilancioª:

´2. I disegni di legge, gli schemi di decreto

legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che

comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati

da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni

competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica sulla

quantificazione delle entrate e degli oneri recati da

ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,

con la specificazione, per la spesa corrente e per le

minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa

attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,

della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio

pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli

obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i

dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro

fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT