Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998. (Suppl. Ordinario n.33)
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L' ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
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Il Governo è
delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli
e B. -
I decreti legislativi sono adottati, nel
rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche
comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
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Gli schemi dei
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio
dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè
su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
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Entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princípi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2
e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
Art. 2.
(Criteri e princípi direttivi generali della delega legislativa).
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Salvi gli specifici princípi e criteri
direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai
seguenti princípi e criteri direttivi generali
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei
decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.
Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni
e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei
casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge
24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa
all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un
danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per
le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra
indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate
saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche
qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione
può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle
eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di
pari offensività rispetto alle infrazioni medesime; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste
nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive;
alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183, osservando altresí il disposto dell'articolo 11-ter, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n. 362; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con
legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento
della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore
di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime
di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui
attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi; g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate
dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni
comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9
marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Saranno inoltre osservate le competenze normative e
amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed i relativi
decreti legislativi attuativi, nonché gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
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Le disposizioni in materia di prescrizione
di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
successive modificazioni, si applicano, ove già non previsto, a tutte le violazioni delle
norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di igiene sul lavoro,
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali è prevista la pena
alternativa dell'arresto o dell'ammenda.
Art. 3 .(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
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Il Governo è autorizzato a dare attuazione
alle direttive comprese nell'elenco di cui all'
conuno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, attenendosi a princípi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle
lettere b), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2.
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Fermo restando il disposto dell'articolo 5,
comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono
altresí, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione
alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive
comprese nell'allegato C.
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Ove le direttive cui essi danno attuazione
prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei
regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse,
adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai
princípi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
Art. 4.
(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa).
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L'
elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o
atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo
il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
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Le amministrazioni competenti informano
costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
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Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al
contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.
Art. 5.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
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Nell'attuazione delle normative
comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici
in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, ove
ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.
Art. 6.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie).
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Al fine di
assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il
Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, previo parere delle
competenti...
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