LEGGE REGIONALE 23 maggio 2011, n. 12 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 23 del 31 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Il presente titolo disciplina l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative relative all'avvio e all'esercizio di attivita' produttive di beni e di servizi, ivi compresa la prestazione dei servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, di seguito denominata direttiva servizi, attraverso lo sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi, al fine di:

  1. garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione;

  2. garantire uniformemente i diritti civili e sociali e omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialita' delle imprese su tutto il territorio regionale;

  3. agevolare l'esercizio della liberta' di stabilimento e la libera circolazione dei servizi in conformita' alla direttiva servizi;

  4. semplificare gli adempimenti e ridurre i tempi amministrativi e gli oneri a carico delle imprese.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

  5. agenzia per le imprese: il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che svolge le funzioni di cui all'art. 38, comma 3, lettera c), del d.l. 112/2008;

  6. amministrazioni pubbliche: gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le amministrazioni dello Stato;

  7. attivita' produttive: tutte le attivita' finalizzate alla produzione di beni e di servizi, ivi incluse le attivita' agricole, commerciali ed artigiane, le attivita' turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione;

  8. impianti produttivi: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;

  9. registro delle imprese: il registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), istituito presso la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales, di seguito denominata Chambre, e tenuto dall'ufficio competente in conformita' agli articoli 2188 e successivi del codice civile;

  10. comunicazione unica, di seguito denominata ComUnica:

    l'istituto di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

  11. SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come sostituito dalla presente legge;

  12. sportello unico per le attivita' produttive e per le prestazioni di servizi, di seguito denominato sportello unico: la struttura organizzativa pubblica che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutti i procedimenti riguardanti la sua attivita' produttiva e che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita'.

    Art. 3

    Funzioni dello sportello unico ed ambito di applicazione 1. Lo sportello unico costituisce l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale in relazione a tutti i procedimenti di competenza delle amministrazioni pubbliche riguardanti le attivita' produttive, fatte salve le competenze della Chambre, in riferimento alle procedure connesse alla ComUnica, e delle agenzie per le imprese.

    1. Lo sportello unico esercita le funzioni amministrative relative ai procedimenti amministrativi di cui al comma 1 e concernenti:

  13. la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attivita' produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e di servizi, nonche' l'esecuzione delle opere di rilevanza urbanistico-edilizia relative agli immobili adibiti ad uso di impresa;

  14. l'avvio e lo svolgimento delle attivita' di servizi rientranti nel campo di applicazione della direttiva servizi;

  15. le funzioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);

  16. le funzioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), in riferimento alle attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma e in conformita' alla normativa regionale vigente in materia di edilizia;

  17. i procedimenti sanzionatori relativi agli endoprocedimenti finalizzati al rilascio di nulla osta, pareri o atti di consenso di competenza comunale.

    1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), puo' individuare con propria deliberazione ulteriori procedimenti amministrativi di competenza dello sportello unico.

    2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente titolo le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al titolo I della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attivita' connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nonche' le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

      Art. 4

      Titolarita' delle funzioni e gestione dello sportello unico 1. Le funzioni amministrative di cui all'art. 3 sono attribuite ai Comuni, i quali le possono esercitare in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d' Aosta).

    3. I Comuni, secondo le regole organizzative previste dai singoli ordinamenti o dalle convenzioni sottoscritte in caso di gestione in forma associata, definiscono la struttura organizzativa dello sportello unico e provvedono a nominarne il responsabile.

    4. Il responsabile dello sportello unico e' responsabile dei procedimenti di cui all'art. 3 e referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dallo sportello unico, anche se provenienti da altre amministrazioni pubbliche. Resta ferma la responsabilita' delle amministrazioni pubbliche per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dallo sportello unico.

    5. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione concede finanziamenti agli enti locali mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), secondo i criteri e le modalita' stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

      Art. 5

      Organizzazione dello sportello unico e rapporti fra le amministrazioni pubbliche 1. In relazione ai procedimenti di cui all'art. 3, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici e allegati sono predisposti in formato elettronico e presentati, con modalita' telematica, allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l'attivita' o e' situato l'impianto produttivo.

    6. Lo sportello unico provvede all'inoltro...

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