DELIBERA 18 dicembre 2013 - Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche. (Delibera n. 18731). (13A10505)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche;

Visto il combinato disposto dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 11, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, in forza del quale tra i soggetti destinatari degli obblighi da esso previsti rientrano i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998;

Visto l'art. 31, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, a mente del quale e' promotore finanziario la persona fisica che, in qualita' di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario, esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, a norma del quale, nel rispetto delle finalita' e nell'ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorita' di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le modalita' di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente;

Visti i poteri regolamentari e di vigilanza, informativa, ispettiva, cautelare e sanzionatoria, nei confronti dei promotori finanziari attributi alla Consob, in particolare, dagli articoli 31, 32, 55, 190 e 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto, in particolare, l'art. 104, comma 1, del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, il quale stabilisce che "I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle...

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