LEGGE PROVINCIALE 4 ottobre 2012, n. 21 - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio.

(Pubblicata nel n. Straord. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni dell'art. 10, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici).

  1. All'art. 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nel comma 1 le parole: 'gestiti in regime di esclusiva' sono soppresse;

    2. il comma 7-bis e' abrogato;

    3. il primo e il secondo periodo del comma 10-bis sono soppressi e, nel terzo periodo, dopo le parole: 'Si applica' e' soppressa la seguente: 'inoltre'.

      Art. 2

      Modificazioni dell'art. 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) 1. All'art. 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

    4. i commi 01, 02, 03 e 04 sono abrogati;

    5. nel comma 3 le parole: 'previsti dai commi 01 e 02' sono soppresse.

      Art. 3

      Modificazioni dell'art. 58, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica e norme concernenti il Servizio farmaceutico).

  2. All'art. 58 della legge provinciale n. 29 del 1983 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nel comma 2 le parole: 'nella pianta organica' sono soppresse;

    2. dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

      '2-bis. La Provincia determina il numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie, su proposta dei comuni interessati, sentiti l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Trento e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. I comuni formulano la proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. La proposta dei comuni interessati e' atto obbligatorio per legge, ai sensi dell'ordinamento regionale. La normativa statale definisce i parametri di individuazione del numero delle farmacie, i tempi di revisione dello stesso, i criteri di localizzazione delle nuove farmacie e la disciplina delle prelazioni'.

    3. nel comma 3 le parole: 'per l'esercizio della vigilanza e per la formazione e la revisione delle piante organiche in materia di farmacie' sono sostituite dalle seguenti:'e per l'esercizio della vigilanza'.

      Art. 4

      Inserimento dell'art. 59-bis, nella legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico).

  3. Dopo l'art. 59, della legge provinciale n. 29 del 1983 e' inserito il seguente:

    'Art. 59-bis (Disposizioni relative alla programmazione delle sedi farmaceutiche ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita') convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, relative all'individuazione delle sedi farmaceutiche in vista del concorso straordinario previsto dal medesimo articolo, la Giunta provinciale individua le nuove sedi farmaceutiche, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2-bis. Gli atti relativi alla determinazione del numero delle farmacie e alla loro localizzazione, adottati dai comuni alla data di entrata in vigore di questo articolo, non sono utilizzati nell'ambito del procedimento previsto da questo articolo.

  4. Per lo svolgimento del concorso straordinario e l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche si applicano i requisiti di accesso, i criteri per la formazione della graduatoria e le norme relative alla valutazione dei titoli, previsti dall'art. 11, del decreto-legge n. 1 del 2012 in riferimento al concorso stesso. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalita' di svolgimento del concorso straordinario'.

    Art. 5

    Modificazioni dell'art. 3, della legge provinciale 31 maggio 2012, n.

    10, in materia di iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica.

  5. Al comma 6-bis, dell'art. 3, della legge provinciale n. 10 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. dopo le parole: 'misure previste dagli articoli 2, 3,' sono inserite le seguenti: 'escluso il comma 1,' e dopo le parole: '16, comma 8, e 19 del predetto decreto-legge.' e' inserito il seguente periodo: 'Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legge n. 95 del 2012 trova applicazione sul territorio provinciale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto...

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