LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4 - Norme di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge Comunitaria regionale per il 2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.

20 del 12 febbraio 2010) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attivita' di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme:

  1. in materia di sportello unico per le attivita' produttive;

  2. di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

  3. per il superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4541 concernente la professione di maestro di sci;

  4. in materia di partecipazioni societarie.

    1. La Regione garantisce, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE, ai prestatori di servizi degli Stati membri dell'Unione europea, la liberta' di stabilimento nonche' il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale.

      Art. 2

      Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente Capo provvede all'adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) in coerenza alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

    2. Il SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attivita' produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/ CE, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

    3. Il SUAP e' obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumita'.

    4. Il SUAP e' responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potesta' di controllo e sanzionatorie.

    5. Il SUAP costituisce punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.

    6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento adegua la normativa regionale alle disposizioni del presente articolo.

      Art. 3

      Sportello unico telematico e rete regionale dei SUAP 1. Tutte le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attivita' produttive, le dichiarazioni nonche' i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica al SUAP competente per territorio.

    7. La Regione promuove la realizzazione dello sportello unico telematico nell'ambito delle attivita' della Community Network dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione) attraverso una organizzazione dedicata della rete dei SUAP, per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP, e tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti, nel rispetto dei principi stabili dall'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008. A tal fine la Regione promuove anche una piattaforma telematica predisposta nell'ambito dell'apposito portale regionale per le imprese della Regione.

    8. Il portale realizza la uniformazione e interoperabilita' delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attivita' produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attivita' di servizi nel territorio regionale, gestiti per via telematica nella rete dei SUAP.

    9. Il portale e i relativi servizi sono messi a disposizioni dei Comuni singoli o associati che gestiscono lo sportello unico anche attraverso l'attivita' di coordinamento delle amministrazioni provinciali.

    10. La Regione promuove e presiede un tavolo di coordinamento regionale istituito con apposito atto di Giunta regionale e composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali, dai rappresentanti del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolti nei procedimenti. Il tavolo promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti.

    11. Il tavolo di coordinamento regionale della rete dei SUAP svolge compiti di indirizzo ed attivita' di monitoraggio per la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle modalita' telematiche di gestione degli sportelli unici. Al tavolo partecipano, ai fini dell'espressione di un parere consultivo sugli atti da assumere, le associazioni imprenditoriali piu' rappresentative a livello regionale.

    12. La Regione assicura la realizzazione e l'aggiornamento, avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete dei SUAP, di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonche' dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene altresi' le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.

    13. La Regione promuove la stipula di accordi o convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni ed enti che intervengono nei procedimenti.

      Art. 4

      Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalita') sono sostituiti dai seguenti:

      '2. L'avvio delle attivita' ricettive nelle strutture alberghiere e all'aria aperta, nonche' in quelle extralberghiere e' soggetto a dichiarazione di inizio attivita' (DIA), ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate. La dichiarazione di inizio attivita' sostituisce altresi' l'autorizzazione di cui all'articolo 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).

    14. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico delle attivita' produttive sia in ordine alla realizzazione e alla modifica dell'impianto produttivo, sia in riferimento all'espletamento delle procedure e delle formalita' della prestazione dei servizi.'.

      Art. 5

      Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle funzioni regionali 1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola 'autorizzazione' e' sostituita dalla seguente:

      'gestione'.

      Art. 6

      Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla definizione delle strutture ricettive 1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole 'in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista' sono sostituite dalle seguenti: 'in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato'.

    15. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole '28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8)' sono sostituite dalle seguenti: '31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalita' delle aziende agricole)'.

      Art. 7

      Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle case per ferie 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente:

      '1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di lucro, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.'.

      Art. 8

      Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente gli appartamenti ammobiliati 1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 e' soppresso l'ultimo periodo.

      Art. 9

      Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente l'attivita' saltuaria di alloggio e prima colazione 1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole 'e dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare' sono sostituite dalle seguenti: 'o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti'.

    16. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente:

      '4. L'attivita' di cui al comma 1 e' intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, al Comune in cui l'abitazione e' ubicata ed e' esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali.

      L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta ai controlli...

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