DECRETO 11 febbraio 2003 - Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attivita' radioamatoriale

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.

1214, recante norme sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento delle radio-comunicazioni, che integra la costituzione e la convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 25; Vista la raccomandazione CEPT TR61-02 riguardante l'adeguamento delle prove d'esami per il conseguimento della patente radioamatoriale armonizzata "HAREC"; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991, recante "Riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2000 n. 64. "Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione delle apparecchiature radio"; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante "attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di radiocomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'"; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002 che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.

447 "Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato" ed, in particolare, l'art. 20; Considerato che occorre istituire nuove patenti radioamatoriali mediante il recepimento della raccomandazione CEPT TR61-02 allo scopo di adeguare la normativa di settore a quella in vigore nei Paesi membri della CEPT o non membri che attuano la medesima raccomandazione; Ritenuto necessario dare attuazione alla disciplina radioamatoriale recata nel citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, con le norme di carattere tecnico contenute nel presente provvedimento.

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 180 del 29 gennaio 2003.

Decreta:

Capo I ATTIVITA' RADIOAMATORIALE Sezione I Scopo ed ambito di applicazione

Art. 1.

Validita' autorizzazione generale - Rinnovo 1. L' autorizzazione generale di classe A e di classe B per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'art.

34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 ha validita' fino a dieci anni.

  1. La autorizzazione di cui al comma 1o si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello A allegato al presente decreto.

  2. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1o si consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello A1 allegato al presente decreto.

  3. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui all'allegato A non sono soggette a comunicazioni.

  4. I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui agli allegati B e C.

    Art. 2.

    Patente 1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.

  5. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione "Harmonized Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02".

  6. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'art.

    3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1214/1966.

  7. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente "HAREC", classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, e' rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.

  8. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare e' tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.

  9. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate

    1. copia della denuncia presentata alla autorita' di pubblica sicurezza competente a riceverla; b) n. 2 fotografie formato tessera.

      Art. 3.

      Esami 1. In conformita' a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT T/R 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono

    2. per la patente di classe A

      a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui all'allegato D al presente decreto; a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacita' di trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1); b) per la patente di classe B

      b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).

  10. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.

  11. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.

  12. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare.

  13. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.

  14. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett.

    a2).

  15. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravita' impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.

  16. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame e' rilasciato l'attestato di cui allegato E.

    Art. 4.

    Domande ammissione esami 1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalita' del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti

    1. fotocopia avanti-retro del documento di identita' in corso di validita'; b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami; c) una marca da bollo del valore corrente; d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.

  17. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

    Art. 5.

    Esoneri prove di esami 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1214/1966, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli

    1. certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni; b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.

  18. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli

    1. certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni; b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente; c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

  19. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'art. 3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all'art. 2.

  20. Possono essere altresi' esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.

    Art. 6.

    Nominativo 1. Il nominativo, di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, e' formato da uno o piu' caratteri, di cui il primo e' I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non piu' di tre lettere.

  21. Il nominativo di cui al comma 1o e' assegnato

    1. alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche; b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli 41 e 42...

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