Recepimento della direttiva 98/14/CE della Commissione del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1998
Recepimento della direttiva 98/14/CE della Commissione del 6
febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE
del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che
conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del codice alle
direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;
Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della
navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto
comunitario;
Visto l'art. 72 del Nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e
10 stabilisce la competenza a decretare in materia di norme di
omologazione e di contrassegno di conformita' dei dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi
al diritto comunitario;
Visti gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Nuovo codice della strada
che dettando norme sui dati di identificazione sulla omologazione,
sulla dichiarazione di conformita', sul controllo di conformita', al
tipo omologato degli autoveicoli, dei rimorchi e dei loro dispositivi
di equipaggiamento, stabiliscono la competenza del Ministro dei
trasporti e della navigazione a decretare in materia;
Vista la direttiva del Consiglio n. 98/14/CE del 6 febbraio 1998
relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
pubblicata nel n. L 91 del 25 marzo 1998 della Gazzetta Ufficiale
CEE;
Visto il decreto dell'8 maggio 1995 di recepimento delle direttive
92/53/CEE e 93/81/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi pubblicato nel Supplemento ordinario
alla gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995 che costituisce
l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE;
Decreta:
Art. 1.
-
Il decreto 8 maggio 1995 concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi e' cosi' modificato:
1) Il comma 1 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
"1. La domanda di omologazione di un veicolo e' presentata dal
costruttore alla autorita' nazionale che rilascia l'omologazione.
Essa e' accompagnata dalla documentazione informativa contenente le
informazioni specificate nell'allegato III e dalle schede di
omologazione relative a ciascuna delle pertinenti direttive
particolari, conformemente agli allegati IV o XI. Inoltre, fino alla
data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione, il fascicolo di
omologazione previsto dalle direttive particolari per l'omologazione
di sistemi ed entita' tecniche e' messo a disposizione dell'autorita'
che rilascia l'omologazione".
2) Il comma 1 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
"1. Ciascuno Stato membro concede:
a) un'omologazione del veicolo:
- ai tipi di veicoli che sono conformi alle informazioni
contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le
prescrizioni tecniche delle corrispondenti direttive particolari
menzionate nell'allegato IV.
- ai tipi di veicoli speciali menzionati nell'allegato XI che
sono conformi alle informazioni contenuti nella documentazione
informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle direttive
particolari indicate nella relativa colonna dell'allegato XI,
questo procedimento si svolge secondo le procedure previste
nell'allegato V;
b) un'omologazione in piu' fasi ai tipi di veicoli base,
incompleti o completati che sono conformi alle informazioni contenute
nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni
delle pertinenti direttive particolari, indicate negli allegati IV o
XI, in funzione dello stato di completamento del tipo di veicolo.
Questo procedimento si svolge secondo le procedure previste
all'allegato XIV.
c) un'omologazione del sistema ai tipi di veicoli che sono
conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa
e che soddisfano le prescrizioni tecniche della relativa direttiva
particolare di cui agli allegati IV o XI.
d) un'omologazione del componente o dell'entita' tecnica a tutti
i tipi di componenti o entita' tecniche che sono conformi alle
informazioni contenute nella documentazione informativa e che
soddisfano le prescrizioni tecniche della direttiva particolare di
cui agli allegati IV o XI che contiene disposizioni espresse a questo
proposito.
Nel caso dell'omologazione di un veicolo in base all'allegato XI o
all'art. 8, paragrafo 2, lettera c), o dell'omologazione di un
sistema, componente, entita' tecnica in base all'allegato XI o
all'art. 8, paragrafo 2, lettera c), comprendente restrizioni o
deroghe ad alcune disposizioni della pertinente direttiva
particolare, vengono indicate sulla scheda di omologazione le
restrizioni in materia di validita' e le deroghe concesse e viene
attribuito un numero d'omologazione speciale, conformemente
all'allegato VII.
Qualora le informazioni contenute nella documentazione informativa
di cui alle lettere a), b), c) e d) prevedano disposizioni relative
ai veicoli per uso speciale conformemente alle colonne corrispondenti
dell'allegato XI e relative appendici, dette disposizioni e deroghe
figurano anche sulla scheda di omologazione".
3) L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Modifiche delle omologazioni). - 1. Lo Stato membro che ha
rilasciato l'omologazione prende i provvedimenti necessari per essere
informato di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel
fascicolo di omologazione.
-
La domanda di modifica di un'omologazione e' presentata
esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione
originaria.
-
Per quanto riguarda l'omologazione di un sistema, un componente
o un'entita' tecnica, ove siano mutate le indicazioni che figurano
nel fascicolo di omologazione, l'autorita' di omologazione dello
Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le
pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando
chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e
la data del nuovo rilascio; la detta prescrizione si reputa
ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e
aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una
descrizione dettagliata delle modifiche.
Ogni volta che sono rilasciate modifiche o una versione coordinata
e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di
omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da
indicare le date delle modifiche piu' recenti o la data della
versione coordinata e aggiornata.
Inoltre, se una delle informazioni che figurano nella scheda di
omologazione (esclusi gli allegati) e' stata modificata, oppure se le
prescrizioni della direttiva sono state modificate dopo la data
indicata sulla scheda di omologazione, la modifica e' contrassegnata
come "estensione" e l'autorita' di omologazione dello Stato membro in
questione rilascia una scheda di omologazione modificata
(contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono
chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo
rilascio.
Se l'autorita' che rilascia l'omologazione dello Stato membro in
questione ritiene che la modifica di un fascicolo informativo
giustifichi nuove prove o nuove verifiche, ne informa il costruttore
e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle
nuove prove o verifiche.
-
Per quanto riguarda l'omologazione di un veicolo, ove siano
mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione,
l'autorita' di omologazione dello Stato membro in questione rilascia,
se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di
omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la
natura della modifica e la data del nuovo rilascio; detta
prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione
coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata
da una descrizione dettagliata delle modifiche.
Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione
coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del
fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in
modo da indicare le date delle modifiche piu' recenti o la data della
versione coordinata e aggiornata.
Inoltre, se sono necessarie ulteriori verifiche, oppure se una
delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi
gli allegati) e' stata modificata, o ancora se le prescrizioni di una
delle direttive particolari applicabili alla data a decorrere dalla
quale la prima messa in circolazione e' vietata sono state modificate
dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica e'
contrassegnata come "estensione" e l'autorita' di omologazione dello
Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione
modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale
sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del
nuovo rilascio.
Se l'autorita' che rilascia l'omologazione dello Stato membro in
questione ritiene che la modifica di un fascicolo di omologazione
giustifichi nuove ispezioni, ne informa il costruttore e...
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