Recepimento della direttiva 98/14/CE della Commissione del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1998

Recepimento della direttiva 98/14/CE della Commissione del 6

febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE

del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli

Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei

loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio

1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le

competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a

materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del

Nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che

conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del codice alle

direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;

Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4

stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della

navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali

dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto

comunitario;

Visto l'art. 72 del Nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e

10 stabilisce la competenza a decretare in materia di norme di

omologazione e di contrassegno di conformita' dei dispositivi di

equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi

al diritto comunitario;

Visti gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Nuovo codice della strada

che dettando norme sui dati di identificazione sulla omologazione,

sulla dichiarazione di conformita', sul controllo di conformita', al

tipo omologato degli autoveicoli, dei rimorchi e dei loro dispositivi

di equipaggiamento, stabiliscono la competenza del Ministro dei

trasporti e della navigazione a decretare in materia;

Vista la direttiva del Consiglio n. 98/14/CE del 6 febbraio 1998

relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

pubblicata nel n. L 91 del 25 marzo 1998 della Gazzetta Ufficiale

CEE;

Visto il decreto dell'8 maggio 1995 di recepimento delle direttive

92/53/CEE e 93/81/CEE concernente il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli

a motore e dei loro rimorchi pubblicato nel Supplemento ordinario

alla gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995 che costituisce

l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il decreto 8 maggio 1995 concernente il ravvicinamento delle

    legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei

    veicoli a motore e dei loro rimorchi e' cosi' modificato:

    1) Il comma 1 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:

    "1. La domanda di omologazione di un veicolo e' presentata dal

    costruttore alla autorita' nazionale che rilascia l'omologazione.

    Essa e' accompagnata dalla documentazione informativa contenente le

    informazioni specificate nell'allegato III e dalle schede di

    omologazione relative a ciascuna delle pertinenti direttive

    particolari, conformemente agli allegati IV o XI. Inoltre, fino alla

    data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione, il fascicolo di

    omologazione previsto dalle direttive particolari per l'omologazione

    di sistemi ed entita' tecniche e' messo a disposizione dell'autorita'

    che rilascia l'omologazione".

    2) Il comma 1 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:

    "1. Ciascuno Stato membro concede:

    a) un'omologazione del veicolo:

    - ai tipi di veicoli che sono conformi alle informazioni

    contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le

    prescrizioni tecniche delle corrispondenti direttive particolari

    menzionate nell'allegato IV.

    - ai tipi di veicoli speciali menzionati nell'allegato XI che

    sono conformi alle informazioni contenuti nella documentazione

    informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle direttive

    particolari indicate nella relativa colonna dell'allegato XI,

    questo procedimento si svolge secondo le procedure previste

    nell'allegato V;

    b) un'omologazione in piu' fasi ai tipi di veicoli base,

    incompleti o completati che sono conformi alle informazioni contenute

    nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni

    delle pertinenti direttive particolari, indicate negli allegati IV o

    XI, in funzione dello stato di completamento del tipo di veicolo.

    Questo procedimento si svolge secondo le procedure previste

    all'allegato XIV.

    c) un'omologazione del sistema ai tipi di veicoli che sono

    conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa

    e che soddisfano le prescrizioni tecniche della relativa direttiva

    particolare di cui agli allegati IV o XI.

    d) un'omologazione del componente o dell'entita' tecnica a tutti

    i tipi di componenti o entita' tecniche che sono conformi alle

    informazioni contenute nella documentazione informativa e che

    soddisfano le prescrizioni tecniche della direttiva particolare di

    cui agli allegati IV o XI che contiene disposizioni espresse a questo

    proposito.

    Nel caso dell'omologazione di un veicolo in base all'allegato XI o

    all'art. 8, paragrafo 2, lettera c), o dell'omologazione di un

    sistema, componente, entita' tecnica in base all'allegato XI o

    all'art. 8, paragrafo 2, lettera c), comprendente restrizioni o

    deroghe ad alcune disposizioni della pertinente direttiva

    particolare, vengono indicate sulla scheda di omologazione le

    restrizioni in materia di validita' e le deroghe concesse e viene

    attribuito un numero d'omologazione speciale, conformemente

    all'allegato VII.

    Qualora le informazioni contenute nella documentazione informativa

    di cui alle lettere a), b), c) e d) prevedano disposizioni relative

    ai veicoli per uso speciale conformemente alle colonne corrispondenti

    dell'allegato XI e relative appendici, dette disposizioni e deroghe

    figurano anche sulla scheda di omologazione".

    3) L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 5 (Modifiche delle omologazioni). - 1. Lo Stato membro che ha

    rilasciato l'omologazione prende i provvedimenti necessari per essere

    informato di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel

    fascicolo di omologazione.

  2. La domanda di modifica di un'omologazione e' presentata

    esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione

    originaria.

  3. Per quanto riguarda l'omologazione di un sistema, un componente

    o un'entita' tecnica, ove siano mutate le indicazioni che figurano

    nel fascicolo di omologazione, l'autorita' di omologazione dello

    Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le

    pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando

    chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e

    la data del nuovo rilascio; la detta prescrizione si reputa

    ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e

    aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una

    descrizione dettagliata delle modifiche.

    Ogni volta che sono rilasciate modifiche o una versione coordinata

    e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di

    omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da

    indicare le date delle modifiche piu' recenti o la data della

    versione coordinata e aggiornata.

    Inoltre, se una delle informazioni che figurano nella scheda di

    omologazione (esclusi gli allegati) e' stata modificata, oppure se le

    prescrizioni della direttiva sono state modificate dopo la data

    indicata sulla scheda di omologazione, la modifica e' contrassegnata

    come "estensione" e l'autorita' di omologazione dello Stato membro in

    questione rilascia una scheda di omologazione modificata

    (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono

    chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo

    rilascio.

    Se l'autorita' che rilascia l'omologazione dello Stato membro in

    questione ritiene che la modifica di un fascicolo informativo

    giustifichi nuove prove o nuove verifiche, ne informa il costruttore

    e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle

    nuove prove o verifiche.

  4. Per quanto riguarda l'omologazione di un veicolo, ove siano

    mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione,

    l'autorita' di omologazione dello Stato membro in questione rilascia,

    se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di

    omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la

    natura della modifica e la data del nuovo rilascio; detta

    prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione

    coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata

    da una descrizione dettagliata delle modifiche.

    Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione

    coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del

    fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in

    modo da indicare le date delle modifiche piu' recenti o la data della

    versione coordinata e aggiornata.

    Inoltre, se sono necessarie ulteriori verifiche, oppure se una

    delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi

    gli allegati) e' stata modificata, o ancora se le prescrizioni di una

    delle direttive particolari applicabili alla data a decorrere dalla

    quale la prima messa in circolazione e' vietata sono state modificate

    dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica e'

    contrassegnata come "estensione" e l'autorita' di omologazione dello

    Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione

    modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale

    sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del

    nuovo rilascio.

    Se l'autorita' che rilascia l'omologazione dello Stato membro in

    questione ritiene che la modifica di un fascicolo di omologazione

    giustifichi nuove ispezioni, ne informa il costruttore e...

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