DECRETO 3 luglio 2003, n. 194 - Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose

Il MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO e IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose; Vista la legge 21 dicembre 1997, n. 526, legge comunitaria per il 1999, ed in particolare l'elenco dei provvedimenti comunitari da attuare in via amministrativa; Visto il decreto 20 novembre 1997, n. 476, recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare, l'articolo 56, comma 1, lettera c); Visto l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n.

397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.

475, e successive modificazioni, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115; Vista la sentenza di condanna della Corte di giustizia del 30 maggio 2002 per mancato recepimento della direttiva 98/101/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1247/02 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002; Ritenuto di adeguare il testo dello schema di decreto alle osservazioni espresse nel predetto parere ad eccezione di quanto rilevato in ordine all'articolo 4, comma 3, considerato che l'accordo di programma costituisce lo strumento ordinario per regolare in forme consensuali l'esercizio associato di attivita' pubbliche e private, connesse all'espletamento del servizio di gestione rifiuti, gia' previsto dalla normativa vigente che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verra' abrogata (decreto 20 novembre 1997, n. 476 - Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/68/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1998), peraltro, altre forme negoziali alternative non risulterebbero altrettanto incisive per l'attuazione della funzione pianificatrice tipica dell'accordo di programma; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 19888 del 2 aprile 2003; Adotta il seguente regolamento

Art. 1.

Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per

  1. pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o piu' elementi primari (non ricaricabili) o secondari (ricaricabili); b) pila o accumulatore usato: una pila o un accumulatore non riutilizzabile o destinato ad essere recuperato o smaltito; c) raccolta: operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento delle pile e degli accumulatori usati; d) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile e agli accumulatori; e) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile e agli accumulatori; f) raccolta selettiva: la raccolta differenziata di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la raccolta finalizzata di pile esauste effettuata su superfici private.

    Avvertenza

    Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse

    - Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' il seguente

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

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    - La direttiva 22 dicembre 1998, n. 101/CEE, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunita' europea 5 gennaio 1999, n. L 1.

    - La direttiva 18 marzo 1991, n. 91/157 del Consiglio relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunita' europea 26 marzo 1991, n. L 78.

    - La legge 21 dicembre 1999, n. 526, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13, supplemento ordinario.

    - Il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 476, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1998, n. 9.

    - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario, ed in particolare, l'art. 56, comma 1, lettera c), e' il seguente

    Art. 56 (Abrogazione di norme). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati

    a) - b) (Omissis).

    c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies

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    L'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1988, n. 213), convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 1988, n. 475, recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali». (Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1988, n. 264), e' il seguente

    Art. 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste). - 1. E' obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.

    2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale e' attribuita la personalita' giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti

    a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio; b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio; c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento; d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.

    3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacita' produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacita' produttiva complessiva di...

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