LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 11 - Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 28 luglio 2011) La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47

  1. L'art. 4 delle legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina), e' sostituito dal seguente:

    'Art. 4 (Accertamento, versamento, sanzioni). - 1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' e i termini di versamento, di accertamento, l'applicazione delle sanzioni, previste nella misura del 75 per cento dell'imposta evasa, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre le indennita' di mora e gli interessi, nei limiti stabiliti dalla legislazione statale e regionale.'.

    Art. 2

    Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 47/1993

  2. L'art. 5 della legge regionale 47/1993, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 5 (Norme attuative). - 1. Il gettito derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 e' destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale.

  3. La...

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