Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive n. 96/83/CE e n. 96/85/CE e della decisione n. 292/97/CE
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(art. 1, comma 1, lettera f)
ELENCO DEI PRODOTTI ITALIANI A BASE DI CARNE NEI QUALI POSSONO
ESSERE IMPIEGATE SOLTANTO DETERMINATE CATEGORIE DI ADDITIVI.
Prodotti alimentari Categorie di additivi consentite
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"Salame cacciatore" Conservanti, antiossidanti, esaltatori di
tradizionale italiano sapidita e gas d'imballaggio
"Mortadella" Conservanti, antiossidanti, correttori di
tradizionale italiana acidita', esaltatori di sapidita'
stabilizzanti e gas d'imballaggio
"Cotechino e zampone" Conservanti, antiossidanti, correttori di
tradizionale italiano acidita', esaltatori di sapidita'
stabilizzanti e gas d'imballaggio
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Prendente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 5, lettera g), della legge 30
aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della
produzione della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande), e' il seguente:
"Art. 5. - E' vietato impiegare nella preparazione di
alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o
somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
(Omissis);
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con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi
natura non autorizzati con decreto del Ministro per la
sanita' o, nel caso che siano autorizzati, senza
l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I
decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni
annuali".
- Il testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n.
283, citata, e' il seguente:
"Art. 22. - Il Ministro per la sanita', entro sei
mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il
Consiglio superiore di sanita', pubblichera' con suo
decreto, l'elenco degli additivi chimici
consentitinella preparazione e per la conservazione
delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere
specificate, oltre le loro caratteristiche chimicofisiche,
i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli
alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli
stessi.
Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera'
l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze
alimentari.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a
provvedere con successivi decreti ai periodici necessari
aggiornamenti.
- Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 25 gennaio
1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE
concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti
consentiti nella loro produzione e, ove occorrano, i
requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i
materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per
determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati
nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di
impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti
che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto
orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di
gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro...
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