Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive n. 96/83/CE e n. 96/85/CE e della decisione n. 292/97/CE

-

-

Allegato IV

(art. 1, comma 1, lettera f)

ELENCO DEI PRODOTTI ITALIANI A BASE DI CARNE NEI QUALI POSSONO

ESSERE IMPIEGATE SOLTANTO DETERMINATE CATEGORIE DI ADDITIVI.

Prodotti alimentari Categorie di additivi consentite

-- --

"Salame cacciatore" Conservanti, antiossidanti, esaltatori di

tradizionale italiano sapidita e gas d'imballaggio

"Mortadella" Conservanti, antiossidanti, correttori di

tradizionale italiana acidita', esaltatori di sapidita'

stabilizzanti e gas d'imballaggio

"Cotechino e zampone" Conservanti, antiossidanti, correttori di

tradizionale italiano acidita', esaltatori di sapidita'

stabilizzanti e gas d'imballaggio

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto

ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Prendente della

Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura

delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'

operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 5, lettera g), della legge 30

aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della

produzione della vendita delle sostanze alimentari e

delle bevande), e' il seguente:

"Art. 5. - E' vietato impiegare nella preparazione di

alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o

somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque

distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

(Omissis);

  1. con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi

    natura non autorizzati con decreto del Ministro per la

    sanita' o, nel caso che siano autorizzati, senza

    l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I

    decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni

    annuali".

    - Il testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n.

    283, citata, e' il seguente:

    "Art. 22. - Il Ministro per la sanita', entro sei

    mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il

    Consiglio superiore di sanita', pubblichera' con suo

    decreto, l'elenco degli additivi chimici

    consentitinella preparazione e per la conservazione

    delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere

    specificate, oltre le loro caratteristiche chimicofisiche,

    i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli

    alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli

    stessi.

    Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera'

    l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze

    alimentari.

    Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a

    provvedere con successivi decreti ai periodici necessari

    aggiornamenti.

    - Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 25 gennaio

    1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE

    concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a

    contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente:

    "Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita',

    sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati

    per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a

    contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,

    da soli o in combinazione tra loro, i componenti

    consentiti nella loro produzione e, ove occorrano, i

    requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i

    materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per

    determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati

    nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di

    impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti

    che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto

    orale.

    2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di

    gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di

    vetro...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT