Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/114/CE che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per ...

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005;

Vista la direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 31 maggio 2005;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 27 marzo 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 2 maggio 2006;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 2 novembre 2005, e' modificato come segue:

  1. all'articolo 14, comma 1, la lettera v) e' sostituita dalla seguente:

    ´v) ´stabilizzantiª sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di una o piu' sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacita' degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami tra le proteine tali da consentire il legame tra le particelle per la formazione dell'alimento ricostituitoª;

  2. l'articolo 16 e' modificato come segue:

    1) al comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente lettera c):

    ´c) in un prodotto alimentare in cui e' stato aggiunto un aroma nella misura in cui l'additivo alimentare e' ammesso nell'aroma in ottemperanza alle disposizioni del presente decreto ed e' presente nel prodotto alimentare, a condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna funzione tecnologica nel prodotto finitoª;

    2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma 4:

    ´4. La quantita' di additivi alimentari presenti negli aromi deve essere limitata alla dose minima necessaria per garantire la sicurezza e la qualita' degli aromi stessi e per facilitarne lo stoccaggio. La presenza di additivi non deve indurre in errore il consumatore, ne' deve mettere a repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un alimento, risultante dall'aggiunta di aromi, svolga una funzione tecnologica nell'alimento stesso l'additivo deve essere annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra gli additivi degli aromiª.

  3. l'allegato IX e' modificato come segue:

    1) il testo della nota 2 e' sostituito dal seguente:

    ´2. Le sostanze elencate ai numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che cio' sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizioneª;

    2) la tabella e' modificata come segue:

  4. alla voce E 170 la denominazione e' sostituita dalla seguente: ´E 170 carbonato di calcioª;

  5. alla voce E 466 e' aggiunta la seguente denominazione: ´Gomma di cellulosaª;

  6. alla voce E 469 e' aggiunta la seguente denominazione: ´Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamenteª;

  7. l'allegato X e' modificato come segue:

    1) nel testo la voce ´E 170 carbonati di calcioª e' sostituita dalla seguente: ´E 170 carbonato di calcioª;

    2) la dizione ´Prodotti di cacao e di cioccolato citati nella legge 30 aprile 1976, n. 351ª, e' sostituita dalla seguente: ´Prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana di cui al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178ª;

    3) la tabella riguardante ´Prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana di cui al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, e' completata come segue:

    |E 472c Esteri citrici acidi di mono- e digliceridi | |degli acidi grassi | Quanto basta

    4) la tabella riguardante ´Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciateª, e' completata come segue:

    |E 296 Acido malico | Quanto basta (solo per le patate sbucciate)

    5) la tabella riguardante ´Composta di fruttaª, e' completata come segue:

    | | Quanto basta (tranne per la compo sta |E 440 Pectina |di mela) --------------------------------------------------------------------- | E 509 Cloruro di calcio|

    6) la tabella riguardante ´Mozzarella e formaggi ottenuti dal siero di latteª, e' completata come segue:

    | | Quanto basta (solo per il formaggio |E 460ii) Cellulosa in polvere| grattugiato e a fette)

    7) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:

    Latte di capra UHT |E 331 Citrati di sodio | 4 g/l ---------------------------------------------------------------------

    Castagne conservate in | E 410 Farina di semi di | liquido |carrube | Quanto basta ---------------------------------------------------------------------

    | E 412 Gomma di guar | ---------------------------------------------------------------------

    | E 415 Gomma di xanthan |

  8. l'allegato XI, parte A, e' modificato come segue:

    1) la dizione ´Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati alla vendita al minutoª, e' sostituita dalla seguente: ´Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati al commercio al dettaglio e pane a ridotto contenuto calorico destinato al commercio al dettaglioª;

    2) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:

    Code di gamberi di fiume europei cotte e | || ||| molluschi cotti marinati e precon fezionati | 2000|| ||| ---------------------------------------------------------------------

    Aromi | || ||| ---------------------------------------------------------------------

    | || 1500|||

  9. l'allegato XI, parte C, e' modificato come segue:

    1) la tabella relativa alle voci di seguito riportate e' soppressa:

    | |Trattamento |

    | |superficiale degli|

    E 230|Bifenile, difenile |agrumi | 70 mg/kg ---------------------------------------------------------------------

    | | |12 mg/kg

    | | |singolarmente o in

    | |Trattamento |combina zione,

    | |superficiale degli|espressi come

    E 231|Ortofenilfenolo (*) |agrumi |ortofenilfenolo ---------------------------------------------------------------------

    |Ortofenilfenolo | |

    E 232|sodico (*) | |

    (*) Per l'ortofenilfenolo (E 231) e l'ortofenilfenolo sodico (E 232), la soppressione entra in vigore non appena diventano applicabili i requisiti di etichettatura dei generi alimentari trattati con tale(i) sostanza(e) in virtu' della legislazione comunitaria sui valori massimi per i residui di pesticidi.

    2) la tabella relativa alla voce E 1105 e' completata come segue:

    ||Vino in conformita' al regolamento (CE n. |...

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