L'addebito provvisorio nella fase delle indagini in materia di intercettazioni e di misure cautelari

AutoreRosati Martino
Pagine1-13
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Arch. nuova proc. pen. 1/2012
Dottrina
L’ADDEBITO PROVVISORIO
NELLA FASE DELLE
INDAGINI IN MATERIA DI
INTERCETTAZIONI E DI MISURE
CAUTELARI (*)
di Martino Rosati
SOMMARIO
1. Imputazione provvisoria ed intercettazioni. 2. Imputazione
provvisoria e qualif‌icazione giuridica del fatto nelle misure
cautelari.
1. Imputazione provvisoria ed intercettazioni
1.1. Le questioni sul tappeto
Le principali questioni problematiche in materia di
rapporti tra addebito provvisorio, attività d’intercettazione
ed utilizzabilità dei relativi risultati sono essenzialmente
tre, ovvero:
1) se il G.i.p. possa autorizzare o convalidare le inter-
cettazioni per una fattispecie di reato diversa od ulteriore
rispetto a quella ipotizzata dal P.M., ma evincibile dalla
descrizione dei fatti operata da quest’ultimo e rilevabile
dagli atti prodotti dallo stesso, nonché ricompresa nel ca-
talogo dell’art. 266, c.p.p. (ovvero tra i reati di cui all’art.
13, L. n. 203/1991);
2) se siano utilizzabili i risultati delle intercettazioni
disposte per un titolo di reato che le consente, qualora,
all’esito delle stesse e/o delle ulteriori indagini, i fatti
accertati integrino una fattispecie che non le avrebbe
consentite (cc.dd. reati “sotto soglia”);
3) se siano utilizzabili i risultati delle intercettazioni
disposte per un titolo di reato che le consente, anche per
la prova di un fatto di reato diverso, risultante da esse,
ma non rientrante tra quelli previsti dall’art. 266, c.p.p.
(ovvero tra i reati di cui all’art. 13, L. n. 203/1991).
1.2. Il potere del giudice di riqualif‌icare il fatto
La prima questione, in realtà, non pone soverchi pro-
blemi: si tratta, in altri termini, esclusivamente di sta-
bilire se il giudice possa o meno procedere alla corretta
qualif‌icazione giuridica dei fatti su cui il P.M. fonda la sua
richiesta.
Alla soluzione affermativa sembra potersi accedere con
suff‌iciente tranquillità.
Laddove, ossia, nei fatti descritti dal P.M. nella sua ri-
chiesta o nel suo decreto autorizzativo d’urgenza, e negli
atti allegati a sostegno di questi, il G.i.p. ravvisi fattispecie
di reato diverse, ed anche più gravi di quelle ipotizzate
dall’a.g. inquirente (ad es., una concussione, anziché una
corruzione propria), ovvero ulteriori rispetto a queste,
purchè comunque annoverabili tra quelle che permettono
le intercettazioni, ben potrà disporre tale mezzo di ricerca
della prova in relazione al reato da lui ritenuto.
Per la verità, sullo specif‌ico punto, non c’è giurispru-
denza immediatamente reperibile (1), e la ragione può
facilmente intuirsi: in effetti, nella pratica quotidiana, o
le intercettazioni hanno buon esito, e quindi, di solito, la
fattispecie si def‌inisce in itinere, risolvendosi da sè il pro-
blema della più corretta qualif‌icazione giuridica dei fatti;
oppure tale attività istruttoria non approda a nulla di ri-
levante, e quindi quei provvedimenti del G.i.p. rimangono
quiescenti negli interna corporis del fascicolo.
La soluzione affermativa, allora, può ragionevolmente
fondarsi sui princìpi di un sistema, qual è il nostro, accu-
satorio ma non troppo, che aff‌ida ad un’autorità giudiziaria
diversa da quella inquirente ampi poteri di controllo anche
nella fase delle indagini. E, tra tali prerogative, certamen-
te un ruolo di primo piano è assegnato al potere-dovere di
corretta qualif‌icazione giuridica del fatto, riconosciuto al
g.i.p. in ambiti assai più delicati, come le misure cautelari
- tema sul quale ci intratterremo più avanti - od anche in
materia di archiviazione (2).
1.3. Utilizzabilità delle intercettazioni per la prova dei
cc.dd. reati “sotto soglia”: A) fatto immutato ma diversa-
mente qualif‌icato
Sicuramente più interessanti si presentano le altre due
questioni, che, peraltro, conviene trattare congiuntamen-
te, dal momento che, non di rado, dalla giurisprudenza,
anche da quella di legittimità, non sono state nitidamente
percepite nella loro differenza. Questioni, peraltro, di
frequente verif‌icazione pratica, di immediato impatto sul
procedimento e dalla cui risoluzione dipende la perdita
di materiale istruttorio spesso prezioso ovvero, da altro
versante, la compromissione di fondamentali diritti del
cittadino, attraverso il c.d. fenomeno della “criptoimpu-
tazione”, come suole indicarsi il disinvolto ricorso alla
prospettazione di addebiti che sembrano rientrare nelle

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