DELIBERAZIONE 2 luglio 2008 - Modalita'' di attuazione delle prestazioni finalizzate a garantire la trasparenza nella bolletta telefonica degli importi addebitati per servizi a sovrapprezzo e ad avvisare l''abbonato della rilevazione di traffico anomalo. (Deliberazione n. 381/08/ Cons.).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nelle sue riunioni di Consiglio del 5 giugno e 2 luglio 2008;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la delibera 662/06/CONS del 15 novembre 2006 con la quale e' stata disposta la «Costituzione di un tavolo permanente di confronto con le associazioni rappresentative dei consumatori"»;

Vista la delibera 173/07/CONS di «Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni e utenti"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007;

Vista la delibera 418/07/CONS recante «Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza»", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 16 agosto 2007, ed in particolare gli articoli 3, comma 1, e 5, comma 3;

Vista la delibera 95/08/CONS recante «Interpretazione e integrazione dell'art. 5, comma 2, lettera a) del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni e utenti approvato con delibera 173/07/CONS del 19 aprile 2007», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008;

Vista la delibera n. 97/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2008, recante «Nuovi termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della delibera n. 418/07/CONS - Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza - ed ulteriori norme a tutela dell'utenza», e, in particolare, il suo art. 2;

Viste le ordinanze della Terza Sezione del TAR del Lazio n. 3010/2008, n. 2966/2008 e n. 2968/2008 del 12 giugno 2008, che hanno sospeso la delibera 97/08/CONS nella parte in cui prevede l'attivazione, a decorrere dal 30 giugno 2008, del blocco automatico delle numerazioni per servizi a sovrapprezzo nei confronti degli abbonati che non abbiano manifestato una diversa scelta entro il 31 maggio 2008;

Vista la delibera n. 348/08/CONS recante «Nuovi termini per l'attivazione automatica del blocco permanente delle chiamate previsto dalla delibera 97/08/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 3 luglio 2008;

Vista la raccomandazione (07)02 dell'Electronic Communication Committee (ECC) nell'ambito della European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT);

Vista l'istanza di revisione della delibera 418/07/CONS presentata il 2 aprile 2008 con la quale la societa' Telecom Italia chiede, tra l'altro, di valutare se sia opportuno mantenere in vigore gli strumenti di tutela consistenti nell'invio, a richiesta dell'abbonato della telefonia fissa e mobile, di un doppio bollettino postale e di un avviso in caso di traffico anomalo, come disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 3, comma 1, e 5, comma 3, della predetta delibera, invocando la non proporzionalita' delle misure poiche', da un lato, la recente delibera 97/08/CONS che dispone l'applicazione automatica del blocco permanente delle chiamate in uscita farebbe venir meno la necessita' dei predetti strumenti, e, dall'altro, i costi per l'attuazione dei predetti strumenti sarebbero eccessivi a fronte dei possibili benefici per l'utenza;

Vista la richiesta di analogo contenuto dell'associazione ASSTEL del 31 marzo 2008, con la quale si invita l'Autorita' a chiarire se «a seguito...

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