LEGGE REGIONALE 5 agosto 2011, n. 39 - Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 10 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

(Omissis).

approva la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 89/1998

  1. L'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), e' sostituito dal seguente:

    'Art. 1. (Finalita' della legge). - 1. La presente legge, attua:

    1. l'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico);

    2. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.

      59);

    3. il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).

  2. La presente legge detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attivita' antropiche, ne disciplina l'esercizio per contenere la rumorosita' entro i limiti normativamente stabiliti e per la conservazione delle zone silenziose di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 194/2005.

  3. Ai fini di cui al comma 1, valgono tutte le definizioni contenute nella legge n. 447/1995, e relativi decreti attuativi, nonche' nel decreto legislativo n. 194/2005.

  4. La Regione assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e provvede altresi' a promuovere iniziative di educazione e informazione ambientale.

  5. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura l'informazione al pubblico delle azioni regionali relative alla tutela dall'inquinamento acustico, anche in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e dall'art. 8 del decreto legislativo n. 194/2005.

  6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 447/1995, e relativi decreti attuativi, nonche' nel decreto legislativo n. 194/2005'.

    Art. 2

    Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 89/1998

  7. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 89/1998 e' inserito il seguente:

    'Art. 1-bis. (Programmazione in materia di inquinamento acustico). - 1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), e commi 2 e 3, della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), il piano regionale di azione ambientale (PRAA) individua le finalita' ed i macro-obiettivi della politica regionale di tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico, nonche' le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili.

  8. Con le deliberazioni di attuazione annuali del PRAA, di cui all'art. 10-bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), la Giunta regionale individua gli obiettivi operativi, le attivita' da svolgere con le risorse stanziate, le modalita' di intervento ed il relativo quadro finanziario'.

    Art. 3

    Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 89/1998

  9. L'art. 2 della legge regionale n. 89/1998 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 2. (Funzioni riservate alla Regione). - 1. La Giunta regionale con regolamento stabilisce:

    1. i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani comunali di classificazione acustica, disciplinati dall'art. 4, e del relativo quadro conoscitivo;

    2. i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di cui alla lettera a), delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, nonche' delle zone silenziose di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 194/2005;

    3. le modalita' di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

    4. le condizioni ed i criteri in base ai quali i comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico possono individuare, nel quadro della classificazione acustica prevista dall'art. 4, valori inferiori a quelli determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 447/1995;

    5. i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'art. 8;

    6. i criteri per l'identificazione delle priorita' temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;

    7. specifiche istruzioni tecniche per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale;

    8. fermo restando l'obbligo di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 447/1995, le modalita' di controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico per il conseguimento dei titoli abilitativi relativi all'esercizio di attivita' produttive, alla realizzazione e all'esercizio di impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative nonche' a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

  10. La Giunta regionale con propria deliberazione:

    1. stabilisce contenuti e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione dei tecnici competenti di cui all'art. 16, fermi restando i requisiti professionali stabiliti dall'art. 2 della legge n. 447/1995;

    2. individua le attivita' di competenza delle aziende unita' sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana 'ARPAT');

    3. approva apposite linee guida contenenti i criteri tecnici per l'elaborazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune di cui all'art. 9-bis.

  11. Il Consiglio regionale approva, anche per stralci, i piani pluriennali di contenimento e abbattimento del rumore di cui all'art.

    10, comma 5, della legge n. 447/1995 relativi alle infrastrutture di interesse regionale, nonche', ai fini dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle societa' e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore), quelli relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o sovra regionale.

    Nell'individuazione delle priorita' degli interventi previsti da tali piani sono privilegiati i comuni che abbiano approvato i piani di classificazione acustica di cui all'art. 4.

  12. In attuazione degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 7, del decreto legislativo n. 194/2005, la Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPAT, verifica che le mappature acustiche, le mappe strategiche ed i piani di azione siano stati elaborati in conformita' a quanto previsto dal medesimo decreto.

  13. La Giunta regionale provvede, per quanto di competenza della Regione, a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 194/2005 nel rispetto dei termini ivi previsti'.

    Art. 4

    Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 89/1998

  14. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 89/1998 le parole: 'legge regionale in materia di governo del territorio' sono sostituite dalle seguenti: 'legge regionale n...

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