Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita' dei valori limite differenziali.

  1. Applicabilita' del criterio differenziale nel regime

    transitorio

    art. 8, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

    La finalita' primaria di garantire una continuita' nella protezione territoriale dall'inquinamento acustico e' il criterio guida interpretativo principale alla luce del quale analizzare la questione dell'applicabilita' dei valori limite differenziali.

    L'esigenza di un chiarimento in merito all'applicabilita' o meno del cosiddetto criterio differenziale, in assenza di zonizzazione acustica, nasce dalla diversa impostazione formale che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e 14 novembre 1997 hanno avuto.

    L'unica diversita', tra le citate impostazioni, risiede nel fatto che, mentre il legislatore del 1991 ha scelto di indicare in quali aree «poteva» essere applicato il criterio differenziale, quello

    del 1997 ha preferito individuare quali sono le aree in cui «non si puo» applicare il detto criterio. Nel decreto del 1997 e' stato scelto il criterio dell"'«esclusione"»: preferendo individuare quali

    sono le aree in cui non si puo' applicare il criterio differenziale, emergono di conseguenza le aree in cui esso e' applicabile.

    L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 definisce infatti i valori limite differenziali di immissione richiamando correttamente la legge 26 ottobre 1995, n.

    447, per la loro definizione concettuale, stabilendo una sostanziale coincidenza con quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. Difatti l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 abroga i commi 1 e 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, per esigenze di adeguamento della normativa al mutamento del concetto giuridico di limite in quanto, con l'entrata in vigore della legge quadro sull'inquinamento acustico, il suo significato viene modificato: non si parla di «limiti massimi» assoluti e differenziali, cosi' come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, ma si introducono i valori limite di emissione e di immissione, i valori di attenzione e qualita'. Quanto detto sta a significare che l'espressione «limiti massimi» prevista dalla normativa precedente non trova piu' fondamento nell'attuale assetto normativo ed e' stata percio' abrogata. L'abrogazione disposta dal citato art. 9 del decreto del Presidente del...

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