DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2003 - Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente l'istituzione e l'ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri numeri 7 e 8 del 21 novembre 1980, sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dei servizi per le informazioni e la sicurezza registrati alla Corte dei conti il 3 dicembre 1980, registro n. 1, fogli numeri 387 e 388 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il testo unico delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/676/CEE e 88/295/CEE e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

573 ´Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitarioª; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante ´Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubblicheª; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, recante il ´Regolamento per il coordinamento delle norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con le esigenze di gestione concernenti la sicurezza dello Stato; Vista la legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e relativo regolamento attuativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, concernente l'´Approvazione del regolamento sui lavori del Genio Militareª; Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, concernente l'´Approvazione delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio Militareª e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

367 ´Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabiliª; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante ´Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controlloª; Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante ´Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Statoª; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante ´Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheª e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 agosto 2001, n. 384 ´Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economiaª; Visto l'art. 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei casi e delle modalita' differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia ovvero a trattativa privata per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801; Su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, dall'anno finanziario 2003 ed in relazione alle rispettive strutture ordinative, regolamenta i casi e le modalita' differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi e di esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 2.

Definizione e denominazioni 1. Ai fini del presente decreto si intende

  1. per legge, la legge 24 ottobre 1977, n. 801; b) per CESIS, la segreteria generale del comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza di cui all'art. 3 della legge; c) per SISMI, il servizio per le informazioni e la sicurezza militare di cui all'art. 4 della legge; d) per SISDE, il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica di cui all'art. 6 della legge; e) per organismi, gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge e, segnatamente, CESIS, SISMI e SISDE; f) per direttore, il segretario generale del CESIS e i direttori di SISMI e SISDE; g) per struttura amministrativa, la struttura cui sono affidati nell'ambito di ciascun organismo le procedure di esecuzione della spesa; h) per struttura tecnica, tutte le strutture che, nella materia di competenza, predispongono programmi, capitolati tecnici e provvedono alla gestione tecnica dei contratti ovvero concorrono a tale attivita'; i) per strutture decentrate, i centri operativi e, per particolari esigenze, le strutture tecniche per SISMI e SISDE.

    2. Nelle attivita'...

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