DECRETO 23 novembre 2011 - Adozione del regolamento recante modalita'' e procedure per l''acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte del Dipartimento dell''Ispettorato centrale della tutela della qualita'' e repressione frodi, dei prodotti agroalimentari. (12A00525)

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che, all'art. 10, ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», che, all'art. 1, determina l'organizzazione del Ministero e, all'art. 4, ha previsto, per l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agro-alimentari, la denominazione di «Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari» e l'acronimo «ICQRF», definendone le competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, di vigilanza sulle produzioni di qualita' registrata che discendono da normativa comunitaria nazionale;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2010, n. 1572, col quale si e' provveduto, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonche' alla definizione dei relativi compiti e attribuzioni;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 17 aprile 2002, n. 5550, recante «Disciplina, modalita' e limiti per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha introdotto il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modifiche e integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione e attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto, in particolare, l'art. 330 del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, a mente del quale le stazioni appaltanti, nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti dalle amministrazioni aggiudicatrici, possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all'art. 125 del codice dei contratti pubblici, nonche' nelle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del predetto codice;

Ravvisata la necessita', a seguito dell'entrata in vigore del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di adottare un nuovo regolamento per l'esecuzione in economa di lavori, servizi e forniture da parte dell'Ispettorato, in linea con le intervenute novelle normative e piu' rispondente alle esigenze istituzionali dell'amministrazione;

Visto il proprio decreto prot. n. 22530 del 29 settembre 2011, col quale si e' provveduto ad adottare il predetto regolamento, disponendone la trasmissione al competente Ufficio di controllo della Corte dei conti, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio presso il dicastero di appartenenza, con nota prot. n. 22608 del 30 successivo;

Vista la nota prot. n. 28273 del 14 novembre 2011, con la quale il suddetto ufficio di controllo ha restituito il decreto de qua, unitamente all'allegato regolamento, privo del visto e della registrazione, perche' «[...] l'atto approvato non risulta datato e sottoscritto dal competente organo ... si evidenzia come il decreto medesimo non rechi alcun elemento certo in ordine al numero degli articoli e delle pagine del citato regolamento, a tutela dell'integrita' dell'allegato documento»;

Ritenuto di dover emendare il decreto e l'allegato regolamento nel senso indicato dai rilievi innanzi riportati;

Decreta:

Art. 1

E' adottato l'allegato «Regolamento recante modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari», che risulta complessivamente composto da 19 articoli e 17 pagine.

Art. 2

Il presente decreto, unitamente all'innanzi allegato regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, verra' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 23 novembre 2011

L'Ispettore generale capo: Serino

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2011 Ufficio di controllo MISE - MIPAAF registro n. 10, foglio n. 113

Allegato

Regolamento recante modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Titolo I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

  1. Il presente regolamento disciplina l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - di seguito denominato «Ispettorato» - per importi inferiori alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 28 del codice dei contratti pubblici.

  2. Il ricorso alle procedure di affidamento in economia deve trovare giustificazione nell'effettiva necessita', da parte dell'ispettorato, di adottare procedure di spesa piu' snelle e semplificate per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di modico importo, e comunque non superiore ai limiti di cui agli articoli successivi, nei casi in cui il ricorso alle ordinare procedure ad evidenza pubblica potrebbe comportare un ingiustificato rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempo e risorse.

    Art. 2.

    Normativa di riferimento

  3. Le disposizioni del presente regolamento fanno espresso riferimento:

    al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato «Codice dei contratti pubblici»), ed al relativo regolamento di esecuzione e attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

    alle disposizioni del codice civile in materia di contratti, nonche' alle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato, in quanto applicabili;

    alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;

    a tutte le altre leggi e atti aventi forza di legge inerenti alla materia oggetto del presente regolamento.

  4. In caso di abrogazione e/o modifica, totale o parziale, delle disposizioni che disciplinano la predetta materia, anche le disposizioni del presente regolamento, che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e/o automaticamente sostituite da quest'ultima.

    Art. 3.

    Principi generali

  5. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che le procedure di affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da parte dell'ispettorato, vengano espletate nel rispetto dei principi:

    1. generali dell'ordinamento comunitario e nazionale;

    2. di economicita', efficacia, tempestivita', correttezza, libera concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita' e pubblicita' di cui all'art. 2 del codice dei contratti pubblici;

    3. di legalita' e tutela dei lavoratori;

    4. di ecocompatibilita' e sostenibilita' ambientale.

  6. L'Ispettorato puo' stipulare tutte le tipologie di contratti funzionali al perseguimento dei propri interessi, anche se non espressamente previste dall'ordinamento vigente, purche' non esplicitamente vietate da norme imperative, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, del codice civile.

  7. L'Ispettorato puo' liberamente definire il contenuto delle clausole contrattuali che meglio soddisfino i propri interessi, purche' non esplicitamente vietate da norme imperative, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, del codice civile.

  8. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi espressi al netto degli oneri fiscali (IVA).

  9. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi che comprendano lavori, si applica la normativa relativa agli appalti pubblici di lavori, qualora questi ultimi assumano rilievo economico superiore al cinquanta per cento del valore dell'appalto. Tale disposizione non si applica qualora i lavori abbiano un carattere meramente accessorio e strumentale rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.

  10. Nessuna prestazione di lavori, servizi e forniture di beni puo' essere artificiosamente...

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