REGOLAMENTO REGIONALE 25 marzo 2011, n. 3 - Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33). Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 14 del 30 marzo 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) definisce:

  1. i criteri necessari a garantire un uso consapevole della risorsa idrica;

  2. i comportamenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa idrica destinata al consumo umano da parte degli utenti del servizio idrico integrato da realizzare mediante la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  3. volume annuo prelevato complessivamente dalle fonti di approvvigionamento idrico: A02 (mc);

  4. volume annuo prelevato da altri sistemi idrici: A07 (mc);

  5. volume annuo consegnato ad altri sistemi idrici: A08 (mc);

  6. volume annuo dell'acqua consegnata all'utenza: A10 (mc);

  7. bilancio idrico annuale di ATI: la differenza tra la somma del volume annuo prelevato complessivamente dalle fonti di approvvigionamento idrico e da altri sistemi e la somma del volume annuo dell'acqua consegnata all'utenza e ad altri sistemi idrici, pari a (A02+A07)-(A08+A10);

  8. efficienza annuale di bilancio idrico degli Ambiti territoriali integrati, di seguito ATI: il rapporto tra i volumi complessivamente prelevati e quelli consegnati, pari a (A08+A10)/(A02+A07);

  9. distretti della rete distributiva: la suddivisione della rete di distribuzione con dimensioni da valutare in funzione delle caratteristiche della configurazione della rete.

    Art. 3

    Misure per il risparmio idrico nella gestione del servizio idrico 1. Il gestore del servizio idrico integrato, al fine di garantire un uso sostenibile del consumo della risorsa idrica, provvede a:

  10. installare idonei misuratori per la registrazione delle portate addotte dalle opere di presa per la determinazione del volume annuo prelevato complessivamente dalle fonti di approvvigionamento idrico;

  11. installare idonei misuratori per la registrazione delle portate prelevate da altri sistemi di acquedotto fuori ATI per la...

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