DECRETO 14 febbraio 2013, n. 79 - Regolamento recante «Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa». (13G00124)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'articolo 59 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo» che al comma 11 dispone che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km dalla costa, e' rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla scorta delle disposizioni adottate con regolamento del medesimo Ministero, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attivita' di competenza delle autorita' sanitarie;

Visto, inoltre, il successivo comma 12 dell'articolo 59 del citato decreto-legge 83/2012, ai sensi del quale le disposizioni di cui al comma 11 si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'articolo 29 legge n. 241/1990;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;

Visto in particolare l'articolo 4 del suddetto decreto che al comma 8 prevede: «le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione»;

Visti gli articoli 36 e ss. del regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327 recante «Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 328, del 15 febbraio 1952 recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

Considerata la necessita' di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale dell'attivita' di acquacoltura a mare, al fine di garantire a tutti gli operatori del comparto criteri uniformi in grado di non alterarne la competitivita', garantendo altresi' criteri atti a non determinare effetti distorsivi sulla libera concorrenza, fra soggetti economici esercitanti la medesima attivita' produttiva;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 dicembre 2012;

Vista la nota del 26 novembre 2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, ferme restando le funzioni di controllo in corso di attivita' di competenza delle autorita' sanitarie. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto-legge 22 giugno 2012 , n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187, S.O. : «art. 59. Disposizioni urgenti per il settore agricolo 1. All'art. 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di Origine Protetta o di una Indicazione Geografica Protetta che non assolve in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, agli obblighi di cui all'art. 17, comma 5 e comma 6 del presente decreto legislativo e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo accertato». 2. Al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, le parole «Per l'illecito previsto al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli illeciti previsti ai commi 3, 3-bis e 4». 3. Le somme presenti sul bilancio dell'AGEA e non ancora erogate, pari a 19,738 milioni di euro, assegnate alla medesima Agenzia ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'art. 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'art. 69, comma 9, della legge...

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