COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» (11A13601)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», registrata con regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000.

Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, via Gualerzi n. 8, zona fiere Mancasale - 42124 Reggio Emilia, soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Considerato altresi' che in assenza del Consorzio di tutela riconosciuto, la richiesta di modifica e' stata sottoscritta da soggetti immessi nel sistema dei controlli che rappresentano almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione, come disposto dal decreto ministeriale 21 maggio 2007.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresi', che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della regione Emilia-Romagna, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», cosi' come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita' consumatore - SAQ7, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Annesso

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA

.

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» e' riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

L'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in tutto o in parte dai seguenti vitigni:

Lambrusco (tutte le varieta' e cloni);

Ancellotta, Trebbiano (tutte le qualita' e cloni);

Sauvignon, Sgavetta;

Berzemino, Occhio di Gatta.

Il prodotto di cui all'art. 1 puo', altresi', essere ottenuto dalle uve dei vitigni iscritti alle DOC in provincia di Reggio Emilia.

Art. 3.

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» devono essere prodotte nel territorio idoneo della provincia di Reggio Emilia.

Art. 4.

Caratteristiche della materia prima

Le uve destinate alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» devono assicurare al mosto un titolo di almeno 15 gradi saccarometrici e la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non potra' superare i 160 quintali.

La resa massima di uva in mosto destinato alla concentrazione non deve essere superiore al 70%.

L'eventuale eccedenza di resa puo'...

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