Modifica del decreto 18 novembre 2004 relativo alla denominazione Aceto Balsamico di Modena, protetta transitoriamente a livello nazionale e per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, la protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto del 18 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Aceto Balsamico di Modena per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Considerato che i soggetti richiedenti il riconoscimento su indicazione dei servizi della Commissione hanno apportato modifiche al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 67508 del 16 novembre 2004 e allegato al succitato decreto 18 novembre 2004;

Ritenuta la necessita' di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato come sopra indicato e trasmesso al competente organo comunitario con nota del 2 agosto 2006, numero di protocollo n. 64844;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto del 18 novembre 2004, alla denominazione Aceto Balsamico di Modena e' riservata a decorrere dalla data del presente decreto al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 2 agosto 2006, numero di protocollo n. 64844 e qui allegato.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: La Torre

Allegato

ACETO BALSAMICO DI MODENA

indicazione geografica protetta - disciplinare di produzione

Art. 1.

Denominazione

La indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena» e' riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche al consumo

L'«Aceto Balsamico di Modena», all'atto...

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