LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2013, n. 7 - Accreditamento dei servizi alla persona. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 27 febbraio 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'art. 7 della legge regionale 82/2009 1. Il comma 1, dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, sono accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona dal comune nel cui territorio hanno la sede operativa a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione sostitutiva attesta il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui all'art. 11 per lo svolgimento del servizio ed e' presentata dal legale rappresentante dell'ente o dell'organismo». 2. Il comma 2, dell'art. 7 della legge regionale 82/2009, e' sostituito dal seguente: «2. Gli operatori...

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