COMUNICATO - Accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

Premesso che

l'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha istituito l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; l'art. 1, comma 25, della legge citata ha assegnato al Ministero delle comunicazioni il compito di svolgere le funzioni attribuite all'Autorita', salvo quelle proprie del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, fino all'entrata in funzione dell'Autorita' medesima; l'Autorita', ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249, ha adottato, in data 16 giugno 1998, i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale (in Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1998); ai sensi della comma 13, dell'art. 1, della stessa legge l'Autorita' puo' chiedere la collaborazione degli organi del Ministero delle comunicazioni; considerata l'esigenza di assicurare un ordinato passaggio delle funzioni dal Ministero all'Autorita', predisponendo rimedi atti ad evitare possibili soluzioni di continuita' nell'espletamento dei compiti connessi alla liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni ed all'ordinato svolgimento dei servizi di radiodiffusione; preso atto delle perduranti necessita' dovute ai tempi di completamento dell'iter procedimentale relativo al reperimento del personale dell'Autorita' mediante selezioni, concorsi e comandi e della conseguente esigenza di graduare nel tempo tale passaggio di funzioni come stabilito nell'art. 37, del regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dall'Autorita'; ritenuto che tale gradualita' possa essere realizzata distinguendo tra competenze che possono essere esercitate autonomamente dall'Autorita' fin dalla data di pubblicazione dei regolamenti di cui all'art. 1, comma 9, della richiamata legge istitutiva; competenze che l'autorita' sara' in grado di esercitare collaborando con le strutture centrali e periferiche del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 13, della stessa legge e, infine, competenze rispetto alle quali permane la supplenza del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 25, della predetta legge, in attesa dell'espletamento delle procedure di selezione del personale e dei concorsi pubblici, nella misura in cui essa si riveli necessaria; ravvisata, pertanto, l'esigenza di definire ulteriormente il disciplinare l'attivita' di collaborazione sino al 30 giugno 1999; ritenuto che, allo scopo, possano essere applicate le disposizioni degli articoli 11 e 15...

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