Accordo tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio della Repubblica italiana e il Ministero dell'economia, del commercio e del-l'energia della Repubblica di Albania.

Con il presente Accordo tra il Ministero delle attivita' produttive, (di seguito il MAP), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito il MATT), e da una parte il Ministero dell'economia, del commercio e dell'energia (di seguito il METE), dall'altra parte;

Il MAP, il MATT e il METE congiuntamente definiti di seguito come le parti;

Premesso:

che nell'ordinamento italiano il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999) all'art. 11, prevede che a decorrere dall'anno 2001 gli importatori ed i soggetti responsabili degli impianti che in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;

che il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 (di seguito: il decreto ministeriale 11 novembre 1999), prevede all'art. 4, comma 6, che detto obbligo potesse essere adempiuto anche attraverso l'importazione di energia elettrica da Paesi terzi, anche non comunitari, a condizione che tali Paesi adottassero strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli adottati in Italia;

che il decreto ministeriale dell'11 novembre 1999, prevede all'art. 4, comma 6, che il soggetto tenuto al rispetto di detto obbligo dovesse presentare al Gestore della rete di trasmissione S.p.a. (di seguito il GRTN) la domanda di cui all'art. 4, comma 3, del decreto citato, unitamente al contratto di acquisto dell'energia prodotta dall'impianto ubicato all'estero ed al titolo valido per l'immissione della stessa nel sistema elettrico nazionale;

che, in base al disposto di cui al punto precedente, nel caso di Paesi non appartenenti all'Unione europea l'accettazione della domanda, da parte del GRTN, era subordinata alla stipula di una convenzione, che determinasse le modalita' per le necessarie verifiche, tra il GRTN ed analoga autorita' locale;

che nell'ordinamento albanese la legge 22 maggio 2003, n. 9072 (di seguito la legge n. 9072/2003), ha introdotto, a carico dei soggetti produttori di energia con impianti superiori ai 100 MW, l'obbligo di immettere nel sistema nazionale una quota di energia, prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili; la medesima legge ha inoltre abrogato le leggi 13 luglio 1995, n. 7962, e 2 novembre 2000, n. 8679, che in precedenza regolamentavano la materia;

che, in base all'art. 39, comma 2, della legge n. 9072/2003, detto obbligo puo' essere adempiuto anche mediante importazione di energia elettrica da altri Paesi qualora l'Albanian Electricity Regulatory Authority (di seguito: l'ERE) attesti che l'energia importata e' prodotta da fonti rinnovabili e purche' ci siano accordi di reciprocita' con il Paese dal quale viene fatta l'importazione;

che l'ERE ha presentato al GRTN in data 24 aprile 2001 richiesta per addivenire alla stipula della convenzione di cui all'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale 11 novembre 1999;

che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della Convenzione di concessione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il GRTN, approvata con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, con comunicazione del 26 novembre 2001 il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato esprimeva parere favorevole sullo schema di convenzione tra il GRTN e l'ERE;

che in data 14 gennaio 2002 il GRTN e l'ERE avevano stipulato una convenzione avente ad oggetto le procedure di verifica dei requisiti e dei controlli necessari per l'importazione e l'esportazione tra i due Paesi, di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (di seguito la Convenzione), la cui validita', secondo quanto previsto dalla medesima Convenzione, e' venuta meno a causa delle modifiche intervenute nelle disposizioni legislative italiane con l'adozione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: il decreto legislativo n. 387/2003);

che con il decreto legislativo n. 387/2003 l'Italia ha recepito la direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';

che il decreto legislativo n. 387/2003 ha introdotto in Italia la garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

che il decreto legislativo n. 387/2003 ha inoltre stabilito, al suo art. 20, comma 4, che il rilascio dei certificati verdi all'energia prodotta da impianti rinnovabili ubicati in Paesi che adottano strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e' fatto sulla base di accordi stipulati tra il MAP e il MATT e i competenti Ministeri del Paese estero da cui l'elettricita' da fonti rinnovabili viene importata;

che il decreto legislativo n. 387/2003 ha infine stabilito, al suo art. 20, comma 3, che l'esenzione dall'obbligo dei certificati verdi per...

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