DECRETO 5 dicembre 2012 - Garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, finalizzati alla realizzazione di interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti dagli eventi sismici delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012. (13A00191)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, recante «Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»;

Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni», il quale tra l'altro prevede che: «Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.» (comma 1);

Ai fini del presente decreto i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di commissari delegati.

(comma 2);

Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.

(comma 4);

I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalita' di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.

(comma 5);

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate», il quale tra l'altro prevede che, su proposta dei presidenti delle regioni di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, »sono determinati...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT