DECRETO 22 Ottobre 2007 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, "Regolamento per l'attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice elettrica a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

  1. Il presente decreto indica i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici e si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza elettrica complessiva compresa tra 25 kW e 2.500 kW a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

  2. Le presenti disposizioni non si applicano ad installazioni inserite in processi di produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Per l'installazione di gruppi elettrogeni in tali ambiti, le presenti disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento.

    Art. 2.

    Disposizioni per le installazioni esistenti

  3. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in regola con la previgente normativa, non e' richiesto alcun adeguamento.

    Art. 3.

    Obiettivi

  4. Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e dei beni, gli impianti di cui all'art. 1 sono realizzati in modo da:

    1. evitare la fuoriuscita accidentale di carburante;

    2. limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone ed ai beni;

    3. consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

    Art. 4.

    Disposizioni tecniche

  5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati all'art. 3 e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

    Art. 5.

    Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi

  6. Ai fini della salvaguardia e della sicurezza antincendio, gli apparecchi ed i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo devono essere costruiti secondo la legislazione vigente e le norme di buona tecnica.

    Art. 6.

    Disposizioni finali

  7. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente decreto per le installazioni esistenti, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia dal Ministero dell'interno con particolare riferimento a:

    circolare del Ministero dell'interno 31 agosto 1978, n. 31/MI.SA;

    circolare del Ministero dell'interno 8 luglio 2003, n. 12.

    Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 22 ottobre 2007

    Il Ministro: Amato

    Allegato REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA INSTALLAZIONE DI MOTORI

    A COMBUSTIONE INTERNA ACCOPPIATI A MACCHINA GENERATRICE ELETTRICA

    O A MACCHINA OPERATRICE A SERVIZIO DI ATTIVITA' CIVILI,

    INDUSTRIALI, AGRICOLE, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZI

Titolo I

GENERALITA' 1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

1.1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto del Ministero dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339. Inoltre, si definisce:

  1. capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;

  2. carburante di alimentazione:

    liquido, di categoria A, B o C di cui al decreto del Ministero dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1934, n. 228 e successive modifiche, anche di origine vegetale;

    gassoso;

  3. condotte di adduzione del carburante: insieme di tubazioni rigide e flessibili, curve, raccordi ed accessori, uniti fra loro per la distribuzione del carburante, conformi alla normativa vigente;

  4. involucro metallico: cofanatura di protezione entro la quale e' installato il gruppo elettrogeno e relativi accessori, normalmente per funzionamento all'esterno, ma installabile anche all'interno di locali di cui al titolo II della presente regola tecnica. La cofanatura puo' avere anche funzione di riduzione delle emissioni acustiche;

  5. gruppo o gruppo elettrogeno: complesso derivante dall'accoppiamento di un motore a combustione interna con un generatore di energia elettrica o macchina operatrice; puo' essere di tipo fisso, rimovibile e mobile;

  6. gruppo elettrogeno mobile: gruppo montato su carrello, automezzo o altro mezzo mobile destinato ad utilizzo temporaneo;

  7. installazione rimovibile: gruppo di tipo non fisso e non mobile, facilmente disinstallabile;

  8. locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza all'edificio servito, purche' strutturalmente separato e privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana dell'edificio servito purche' privi di pareti comuni;

  9. locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio e' a quota non inferiore a quello del piano di riferimento;

  10. locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di copertura e' a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento;

  11. locale seminterrato: locale che non e' definibile fuori terra ne' interrato;

  12. normativa vigente: disposizioni stabilite dalle direttive comunitarie, normative nazionali di recepimento di direttive comunitarie, normative nazionali, norme tecniche europee armonizzate per le quali vengono pubblicati i riferimenti nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea o, in loro assenza, documenti europei di armonizzazione, norme europee, norme nazionali o internazionali;

  13. piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o dello spazio scoperto sul quale e' attestata la parete nella quale sono realizzate le aperture di aerazione;

  14. potenza: potenza elettrica espressa in kW, disponibile ai morsetti del generatore. La potenza e' dichiarata dal fabbricante e deve essere riportata sulla targa di identificazione del gruppo;

  15. serbatoio: recipiente idoneo al contenimento del carburante;

  16. serbatoio incorporato: serbatoio per carburanti non gassosi, montato a bordo gruppo;

  17. serbatoio di servizio: serbatoio per carburanti non gassosi, alternativo al serbatoio incorporato, posto nello stesso...

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