Costituzione di società in accomandita semplice per scrittura privata autenticata (facsimile 2) (Art. 2316 c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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@Art. 1 - Costituzione

Fra i Signori . . . tutti cittadini italiani viene costituita una società in accomandita semplice sotto la ragione sociale: . . . di . . . & C. Società in accomandita semplice.

@Art. 2 - Sede

La società ha sede in . . . via. . . n. . . .

@Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata sino al . . . e si intende tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga data disdetta dall'uno agli altri soci con lettera raccomandata a.r. sei mesi prima della scadenza.

@Art. 4 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto: . . . Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie , industriali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese le eventuali prestazioni di garanzie a favore di terzi, anche fideiussioni ed avalli cambiari, e potrà assumere o concedere interessenze e partecipazioni anche mediante conferimenti in altre società, aziende ed imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente.

@Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro . . . ed è versato ed assunto dai soci nelle seguenti quote:

- . . . euro (. . .)

- . . . euro (. . .)

- . . . euro (. . .)

- . . . euro (. . .) I signori . . . e . . . sono soci accomandatari, mentre i sig.ri . . . e . . . sono soci accomandanti con responsabilità limitata alla quota di capitale sottoscritto.

@Art. 6 - Amministrazione e la rappresentanza

L'amministrazione e la rappresentanza della società spettano ai soci accomandatari sig.ri . . . e . . . i quali sono investiti della firma sociale e della rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio con firma libera e disgiunta. La firma sociale sarà costituita dalla ragione sociale, apposta anche per timbro, seguita dal cenno «un accomandatario gerente» e della sua firma.

@Art. 7 - Soci

I soci accomandatari amministratori potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con firma tra loro libera e disgiunta.

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@Art. 8 - Soci accomandanti

I soci accomandanti potranno prestare l'opera sotto la direzione degli amministratori; potranno anche compiere atti di ispezione e sorveglianza ed effettuare controlli bancari.

@Art. 9 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno: il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre . . . Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio i soci...

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