Testo del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 11), recante: "Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltime...

Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE, DI PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI, DI CONTABILITA' SPECIALI E DI GENERI DI MONOPOLIO

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Oli emulsionati

1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

(( 1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.

488.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis. ))

Art. 2.

Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale e imposta di consumo sul gas metano per usi civili.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

(( 1-bis. All'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti

"revisione organica del regime tributario del settore". ))

Art. 3.

Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

(( 1-bis. Nella legge 1 novembre 1973, n. 762, concernente l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente

"a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio"; ))

Art. 4.

Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica e disposizioni concernenti l'esenzione dell'accisa sul biodiesel.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

(( 1-bis. Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono prestare le garanzie richieste a salvaguardia degli interessi erariali mediante apposita cauzione commisurata al 30 per cento dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo o attraverso polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo. ))

Art. 5.

Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al (( testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, )) e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresi', ai seguenti soggetti

  1. agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997; c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

    3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2002, e' eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

    4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del (( 30 settembre 2002, )) apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

    5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n.

    246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n.

    330, come successivamente modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le seguenti modifiche

  2. dopo la parola: "purche'" sono aggiunte le seguenti: "e nei limiti in cui"; b) le parole: "il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti

    "il 15 per cento".

    Art. 5-bis.

    Disposizioni in materia di pubblicita' effettuata con veicoli

    (( 1. All'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni

  3. al comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente

    "b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, e' inserito il seguente

    4-bis. L'imposta non e' dovuta altresi' per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni"; )) b) al comma 3

    (( 1) dopo le parole: "derivanti dall'attuazione", sono inserite le seguenti: "dell'art. 13, comma 4-bis, e"; 2) la parola: "introdotto" e' sostituita dalla seguente

    "introdotti". ))

    Art. 5-ter.

    Contabilita' speciali

    (( 1. Le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire in apposite contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilita' possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agi uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attivita' e programmi agli stessi affidati.

    2. Il titolare di ciascuna contabilita' speciale e' individuato con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente. ))

    Art. 5-quater.

    Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di accise

    (( 1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni

  4. al comma 15, le parole: "delle benzine" sono sostituite dalle seguenti: "della benzina e del gasolio per autotrazione"; b) al comma 16

    1) nel primo periodo, le parole: "rivendite di benzine" sono sostituite dalle seguenti: "rivendite di carburanti" e le parole

    "pari a lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 0,413

    euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro"; 2) nel secondo periodo, le parole...

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