DECRETO 31 gennaio 2011 - Accettazione del piano di sviluppo di nuova capacita'' di stoccaggio. (11A01942)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 recante «Misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale e trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'art. 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99» nel seguito «Decreto legislativo»;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo che prevede che:

  1. il soggetto che aderisce all'attuazione delle misure ivi disciplinate assuma un impegno vincolante, anche in termini di caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione, a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti;

  2. le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale di cui al precedente punto a) siano selezionate tra le iniziative di sviluppo infrastrutturale di cui all'art. 4, commi 1 e 3 del decreto legislativo in modo da rendere complessivamente disponibile nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale per un volume pari a 4 miliardi di metri cubi;

  3. l'impegno di cui al precedente punto a) possa essere assolto mediante stipula di appositi contratti:

    1. con imprese di stoccaggio controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, sulle quali ricadra' la responsabilita' per la puntuale realizzazione delle capacita' infrastrutturali oggetto dell'impegno e graveranno direttamente i connessi obblighi;

    2. con imprese di stoccaggio diverse da quelle del punto 1 e previa definizione, negli appositi contratti, dei casi di inadempimento e delle adeguate forme di garanzia in capo ai soggetti realizzatori;

      Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo che prevede che il soggetto che assume l'impegno vincolante a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti debba trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, nel seguito Ministero, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nel seguito Autorita' garante, ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel seguito Autorita' di regolazione, entro il 1° settembre di ciascun anno un piano, o un aggiornamento del piano in essere, per la realizzazione della nuova capacita' di stoccaggio selezionando le infrastrutture di cui all'art. 4, commi 1 e 3 del decreto legislativo comprensivo dei tempi e dei costi di realizzazione;

      Considerato che il piano di cui al punto precedente, in base alle disposizioni del citato art. 5, comma 3, del decreto legislativo, e' volto allo sviluppo di nuova capacita' di stoccaggio secondo criteri di efficacia, celerita' ed efficienza e, salvo casi di insuperabili impedimenti tecnici, e' realizzato non oltre 5 anni dall'adesione alle misure;

      Visto l'art. 5, comma 4, del decreto legislativo che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' di regolazione, e' accettato il piano di cui sopra, e i...

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