DECRETO 5 aprile 2013 - Accettazione dell'aggiornamento annuale del piano di sviluppo di nuova capacita' di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 130/10. (13A03580)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 recante «Misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale e trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'art. 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99» nel seguito «Decreto legislativo»;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo che prevede, fra l'altro, che: a) il soggetto che aderisce all'attuazione delle misure ivi disciplinate assuma un impegno vincolante, anche in termini di caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione, a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti in modo da rendere complessivamente disponibile nuova capacita' di stoccaggio per un volume pari a quattro miliardi di metri cubi;

  1. le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale di cui al precedente punto a) siano selezionate tra le iniziative di sviluppo infrastrutturale di cui all'art. 4 del decreto legislativo;

  2. l'impegno di cui al precedente punto a) possa essere assolto mediante stipula di appositi contratti: 1) con imprese di stoccaggio controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, sulle quali ricadra' la responsabilita' per la puntuale realizzazione delle capacita' infrastrutturali oggetto dell'impegno e sulle quali graveranno direttamente gli obblighi connessi;

    2) con imprese di stoccaggio diverse da quelle del punto 1 previa definizione, negli appositi contratti, dei casi di inadempimento e delle adeguate forme di garanzia in capo ai soggetti realizzatori;

    Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo che prevede che: il soggetto che assume l'impegno vincolante a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale, o a potenziare quelle esistenti, debba trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, nel seguito Ministero, all'autorita' garante della concorrenza e del mercato, nel seguito autorita' garante, ed all'autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel seguito autorita' di regolazione, entro il 1° settembre di ciascun anno un piano per la realizzazione della nuova capacita' di stoccaggio, nel seguito piano, o un aggiornamento del piano in essere, selezionando le infrastrutture di cui...

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