La legge finanziaria: I nuovi poteri accertativi, risvolti nei confronti dei proprietari di immobili e degli amministratori di condominio

AutoreRino Enne
Pagine133-135

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Cambiano le maggioranze, cambiano i governi ma ogni anno, per evidenti esigenze di cassa, il legislatore ci fa dono di uno zibaldone finanziario che è compendiato in quella che solitamente è definita «Legge Finanziaria».

Anche il 2004 non si è sottratto a tale prassi dato che con L. 30 dicembre 2004, n. 311, è stata approvata la legge finanziaria per il 2005, norma che, come noto, si compone di un solo articolo che si dipana in ben 572 commi (!), circostanza che ha suscitato, sotto il profilo della tecnica legislativa, non poche critiche dato che sarebbe certamente più serio non solo ridurre le materie trattate in sede di approvazione della legge finanziaria, ma usare maggior accorgimento nella formulazione degli articoli e dei commi, non potendo, il legislatore, in un solo momento, toccare una serie di problematiche che spaziano dalla spasmodica ricerca del contenimento della spesa pubblica a quelle inerenti maggior introiti fiscali necessari per far quadrare i «conti» dello Stato, fine conseguito sia dilatando a dismisura i poteri accertativi dell'Amministrazione Finanziaria, che prevedendo maggiori oneri, anche formali, a carico del contribuente (ne è un esempio l'obbligo di emettere autofattura per l'acquisto di tartufi cui consegue l'obbligo del cessionario di comunicare alle Regioni di appartenenza le quantità di prodotto commercializzato), per non parlare della lievitazione impositiva che toccherà il settore immobiliare (ancorché su iniziativa dei comuni), i bolli, le tasse CC.GG., etc., il tutto completato da disposizioni volte ad aiutare le giovani coppie, a contrastare l'uso illecito dei finanziamenti pubblici, a disciplinare l'organizzazione scolastica, gli Enti di ricerca, la pianificazione fiscale concordata, le sanzioni penali per omesso versamento di ritenute etc.

È evidente che una simile miscellanea di norme, che spazia fra i più disparati settori, determini non solo sconcerto ma grosse difficoltà ermeneutiche, con buona pace delle regole di buon senso che vorrebbero l'emanazione di norme semplici, chiare e di facile applicazione.

Prescindendo da ulteriori commenti generici riguardanti la struttura della legge finanziaria, per restare nel campo tributario, collegabile in senso lato alle problematiche condominiali, notiamo che, fra le tante disposizioni riguardanti il settore, due sono sostanzialmente le norme meritevoli, anche se in tempi diversi, di approfondimento; le prime riguardano direttamente il settore immobiliare, mentre le seconde attengono alle regole dell'accertamento, con l'uso allargato, o meglio, spregiudicato, dei movimenti bancari (rectius: finanziari); tali disposizioni, applicandosi anche ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, riguardano direttamente gli amministratori di condominio qualora svolgano tale tipo di attività.

Per entrambi i settori il punto di collegamento è dato dalle tecniche accertative che impongono l'uso di elementi tratti dai rapporti finanziari intercorsi con banche, altri enti o soggetti autorizzati.

Relativamente al settore immobiliare, che non forma, in questa sede, oggetto di trattazione specifica, può solo dirsi che il legislatore ha previsto una serie di innovazioni sostanziali volte ad incrementare il reddito imponibile riferibile agli immobili; tale risultato è conseguibile (nell'ottica normativa) sia tramite la lotta al così detto sommerso - cioè ai redditi derivanti dalle locazioni non dichiarate al fisco - che tramite nuove norme accertative per effetto delle quali sono state previste, per la prima volta, disposizioni specifiche riguardanti l'accertamento dei redditi dei fabbricati.

In passato i redditi dei fabbricati erano sottoposti ad accertamento per così dire ordinario, dato che si provvedeva alla loro rettifica unitamente alle varie categorie reddituali, per cui con un unico atto si accertavano i maggiori redditi imponibili attribuibili al contribuente; il comma 342 ha modificato il sistema dato che il legislatore, inserendo nel D.P.R. 600/1973, l'art. 41 ter, ha creato nuove regole per l'accertamento del reddito dei fabbricati.

Il nuovo articolo prevede infatti che i redditi immobiliari derivanti da contratti di locazione registrati non possano formare oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 7), e degli artt. 38, 40 e 41 bis, del D.P.R. 600/1973, qualora i redditi di locazione dei fabbricati siano dichiarati in misura non inferiore «a un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15% e il 10% del valore dell'immobile (comma 342 legge finanziaria 2005).

Non solo, ma per i casi di omessa registrazione del contratto si presume l'esistenza di un rapporto locatizio anche per i quattro periodi d'imposta precedenti quello accertato, in tal caso il reddito che si sussume evaso è determinato quantificando il canone (presunto) nella misura del 10% del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, quarto comma, del testo unico delle disposizioni...

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