Accertamenti tecnici non ripetibili del Consulente Tecnico del P.M.: considerazioni su di una recente sentenza della Cassazione

AutoreAntonio Pietrini
CaricaPresidente ASAIS, Associazione per lo studio e l'analisi degli incidenti stradali
Pagine120-121
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giur
2/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
mento del sinistro) oltreché dal contenuto delle concordi
deposizioni testimoniali dei passeggeri di dette vetture.
3. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso si conte-
sta il fat to che la Corte di appello abbia arbitrariamente
negato a ll’imputato le attenuanti generiche richieste
nell’atto di appello ed abbia omesso qualsivoglia moti-
vazione sul punto. In particolare, afferma il ricorrente,
manca una adeguata motivazione sul punto “dal momen-
to che non si è t enuto conto del la casualità d el sinistro;
dell’ottima condotta processua le avuta, delle sue ottime
condizioni di vita individuale e familiari”. Dunque la
Corte di appello nel confermare la sentenza emessa dal
giudice di primo grado “ha pacif‌icamente violato il dispo-
sto dell’art. 133”.
In realtà la corte di appello ha ritenuto congrua la pena
inf‌litta in primo grado (per altro interamente condonata)
in considerazione dell’estrema negligenza dell’imputato e
della gravita delle conseguenze della sua condotta di gui-
da. Per tale ragione nonché per alcuni precedenti specif‌ici
la stessa Corte non ha concesso le attenuanti generiche.
La motivazione di tale diniego, seppur stringata, appare
del tutto adeguata.
Peraltro è appena il caso di ricordare che le valutazioni
del giudice di merito in punto di determinazione della
pena ed applicazione e bilanciamento delle circostanze,
qualora non arbitrarie, sfuggono al sindacato di legittimità
di questa Corte. Ne consegue l’inammissibilità anche del
terzo e quarto motivo di ricorso. (Omissis)
ACCERTAMENTI TECNICI NON
RIPETIBILI DEL CONSULENTE
TECNICO DEL P.M.:
CONSIDERAZIONI
SU DI UNA RECENTE SENTENZA
DELLA CASSAZIONE
di Antonio Pietrini (*)
La citata sentenza si presta ad una analisi di approfon-
dimento, soprattutto con riferimento alla motivazione del
ricorso legata alla mancata applicazione delle disposizioni
dell’art. 360 c.p.p., ovvero della necessità di svolgere in
contraddittorio con le parti alcune tipologie di verif‌iche.
La doglianza esposta nel ricorso è stata quella del man-
cato avviso alle parti dell’incarico aff‌idato al C.T. dal P.M. in
merito ad accertamenti svolti che, ad avviso del ricorrente,
avrebbero dovuto rientrare tra gli accertamenti tecnici ir-
ripetibili e quindi essere condotti necessariamente previo
avviso alle parti al f‌ine di consentirne la partecipazione.
La risposta della Corte di Cassazione è, a mio parere,
quanto meno poco motivata, ma con ogni probabilità decisa-
mente contestabile, anche perché interviene su un aspetto
tecnico che interpreta in modo da ritenersi discutibile.
La conclusione della Corte di Cassazione è infatti “ il
C.T. del Pubblico Ministero si è basato su atti della Polizia
Giudiziaria e ha verif‌icato le caratteristiche della strada e
lo stato dei mezzi incidentati e sequestrati: la sua attività
si è svolta su elementi non soggetti a modif‌icazione. In al-
tre parole, si è trattato di atti perfettamente ripetibili”.
Ovviamente con riferimento all’analisi svolta dal Con-
sulente del Pubblico Ministero sugli atti ed in particolare
sul verbale delle Autorità Inquirenti, non vi è dubbio che si
tratti di atti che non subiscono modif‌icazioni, per cui non
si tratta sicuramente di accertamenti irripetibili.
In via strettamente teorica, anche con riferimento ai
luoghi l’esame condotto dal Consulente Tecnico del P.M.
potrebbe non essere riconducibile ad un accertamento
irripetibile, ma già su questo fatto, volendo considerare,
come poi di fatto accade, la sentenza in oggetto come
un’interpretazione giuridica a futura memoria, sarebbe il
caso di verif‌icarne l’effettiva applicabilità ad altri casi.
Se, ad esempio, l’incidente si fosse verif‌icato in ambito
di cantiere stradale, occorrerebbe procedere con specif‌ici
approfondimenti circa la ripetibilità dell’accertamento.
Qualora vi fossero, infatti, elementi anche solo margina-
li per poter ritenere signif‌icativa la situazione temporanea
del cantiere stradale, occorrerebbe che anche quel cantiere
fosse sottoposto a sequestro ed allora l’accertamento dello
stato dei luoghi diverrebbe un accertamento irripetibile.
Diversa la situazione anche in una strada di cui è noto,
ad esempio, il progetto di modif‌ica a breve termine.
Ovvio che in questo caso, essendo l’accesso a quel trat-
to di strada per la verif‌ica delle sue condizioni del tutto
libero, la possibilità di rilevarne lo stato al momento del
sinistro è una possibilità liberamente lasciata a tutte le
parti e conseguentemente può realizzarsi tempestivamen-
te ed autonomamente.
Resta il fatto che se, al momento degli ulteriori sviluppi
della vicenda processuale, ci si troverà poi con una situa-
zione ambientale modif‌icata, la mancanza di una verif‌ica
congiunta potrebbe in qualche modo inf‌iciare le prove
acquisite con riferimento a quell’aspetto.
L’affermazione della Suprema Corte di Cassazione che
merita maggiore attenzione è quella che riguarda la verif‌i-
ca dello stato dei mezzi.
Qui i presupposti per un accertamento irripetibile, a
mio parere, ci sono sempre.
Si è accennato al fatto che quanto meno risultano ca-
renti le motivazioni della sentenza su questo punto.
In primo luogo che cosa signif‌ica lo stato dei mezzi?
Verif‌ica dello stato dei mezzi signif‌ica sicuramente veri-
f‌ica della situazione di tutto ciò che dai mezzi è deducibile

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