DELIBERA 8 novembre 2013 - Fondo sanitario nazionale 2010 - Ripartizione tra le regioni delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia. (Delibera n. 82/2013). (14A04642)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'articolo 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato in attuazione dell'articolo 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che all'articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'articolo 32, comma 16, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - emanato in attuazione dell'articolo 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 - che all'articolo 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all'articolo 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 - convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - e...

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