DELIBERA 8 novembre 2013 - Fondo sanitario nazionale 2011 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale. (Delibera n. 80/2013). (14A02238)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato in attuazione dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - emanato in attuazione dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - emanato in attuazione dell'art. 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40 - che all'art. 35, comma 3, garantisce ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia e infortunio, nonche' i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e...

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