DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008 - Programma delle infrastrutture strategiche. (Legge n. 443/2001). Accantonamenti a favore del Ministero per i beni e attivita'' culturali e per interventi concernenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici a carico stanziamenti decreto-legge n. 185/2008. (Deliberazione n. 114/2008). (09A05421)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che - all'art. 1, come integrato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 - ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e visti, in particolare:

l'art. 60, comma 4, che destina il 3% degli stanziamenti previsti per le infrastrutture alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e attivita' culturali, prevedendo che la definizione dei criteri e delle modalita' per l'utilizzo e la destinazione della predetta quota sia effettuata tramite apposito regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

l'art. 80, comma 21, che:

prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge n. 443/2001, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di un «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico;

dispone la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che, sentita la Conferenza unificata, e' chiamato a ripartire le risorse, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che - all'art. 3, comma 91 - ha destinato al suddetto piano un importo non inferiore al 10% delle risorse di cui alla legge n. 166/2002 che risultavano disponibili alla data del 1° gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni e integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che abroga il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli...

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