Acc. (Conferenza Unificata) 19 gennaio 2012.

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Legislazione
e documentazione

I
Acc. (Conferenza Unificata) 19 gennaio 2012. Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante «Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale». (Rep. n. 5/Cu) (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2012).

La Conferenza Unificata Sancisce accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante «Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale», Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

AllegAto A

Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale.

Premessa
La riforma della sanità penitenziaria, ormai da tempo avviata a seguito del D.P.C.M. 1 aprile 2008, sta comportando la mobilitazione delle risorse e la reingegnerizzazione dei meccanismi di collaborazione delle istituzioni coinvolte a tutti i livelli nella gestione dei soggetti, adulti e minorenni, sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà.

L’Allegato A al D.P.C.M. 1 aprile 2008 contiene l’indicazione dei principi fondamentali della riforma ed in particolare riserva una specifica attenzione alla tematica della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del rischio suicidario. Infatti, tra gli Obiettivi di salute è presente anche “la riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, attraverso l’individuazione dei fattori di rischio”.

Tale argomento è ulteriormente richiamato nel paragrafo relativo alla “Medicina generale e la valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi”, in cui è espressamente indicato che i presidi sanitari presenti in ogni istituto penitenziario e servizio minorile debbano adottare procedure di accoglienza che consentano di attenuare gli effetti potenzialmente traumatici della privazione della libertà e mettere in atto gli interventi necessari a prevenire atti di autolesionismo.

Inoltre, sempre nell’Allegato A, nel paragrafo relativo alla “Prevenzione cura e riabilitazione nel campo della salute mentale”, tra le azioni da compiere è espressamente indicata, tra le altre, la realizzazione di specifici programmi mirati alla riduzione dei rischi di suicidio.

Fin dall’entrata in vigore della normativa è stato individuato nell’Accordo lo strumento fondamentale per definire le forme di

collaborazione tra Servizio Sanitario Nazionale e Ministero della Giustizia; tra le Regioni ed i Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria e i Centri per la Giustizia Minorile; tra le Aziende sanitarie locali e le Direzioni sia Penitenziarie sia dei Servizi Minorili (Istituti Penali per i Minorenni, Centri...

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