DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 - Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico sul casellario giudiziale;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea, ed in particolare, l'Allegato B;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e ritenuto di accogliere la condizione espressa dalla 2ª Commissione permanente della Camera e di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla 2ª Commissione permanente del Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la approvazione del testo definitivo del Codice penale 1. All'articolo 602-ter del codice penale, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e' aumentata. a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;

  1. se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';

  2. se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.». 2. All'articolo 609-ter del codice penale, al primo comma, dopo il numero 5-quater) sono aggiunti i seguenti: «5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';

    5-sexies) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.». 3. All'articolo 609-quinquies del codice penale, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: «La pena e' aumentata. a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;

  3. se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';

  4. se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.». 4. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 609-duodecies Circostanze aggravanti Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la meta' nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive UE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La direttiva 2011/93/UE del 13 dicembre 2011, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 dicembre 2011, n. L 335. Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: «Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla...

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