DECRETO 30 Ottobre 2007, n. 240 - Regolamento recante 'Attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile'.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 17, commi 1 e 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 e in particolare l'articolo 20;

Visto l'articolo 1, comma 19, lettera e), e comma 22, lettera d) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2006;

Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia in data 23 gennaio 2007, col quale e' stato istituito il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia, denominato "CICLOPE";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Sentito il parere del Garante per la riservatezza dei dati personali espresso nella riunione del 25 luglio 2007;

Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha provveduto ad esprimere il parere richiesto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 luglio e 8 ottobre 2007;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

1. L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, d'ora in poi denominato "Osservatorio", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia.

2. L'Osservatorio ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

3. In particolare, l'Osservatorio:

  1. acquisisce dati e informazioni a livello nazionale ed internazionale relativi alle attivita' svolte per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e alle strategie di contrasto programmate e realizzate anche da altri Paesi;

  2. analizza, studia ed elabora i dati forniti dalle pubbliche amministrazioni;

  3. promuove studi e ricerche sul fenomeno;

  4. informa sull'attivita' svolta, anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale e la diffusione di pubblicazioni mirate;

  5. redige una relazione tecnico-scientifica annuale a consuntivo delle attivita' svolte, anche ai fini della predisposizione della relazione che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente al Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

  6. predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia. Il Piano costituisce parte integrante del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

  7. acquisisce i dati inerenti le attivita' di monitoraggio e di verifica dei risultati, coordinandone le modalita' e le tipologie di acquisizione ed assicurandone l'omogeneita';

  8. partecipa, a mezzo di suoi componenti designati dal capo del Dipartimento delle politiche per la famiglia, all'attivita' degli organismi europei e internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

    28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alla premesse:

    - Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge

    23 agosto 1988, n. 400, recante �Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri�, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del

    12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente:

    �3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.�.

    - Il testo dell'art. 17, commi 1 e 1-bis della legge

    3 agosto 1988, n. 269, recante �Norme contro lo sfruttamento della...

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